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TAGLIO PENSIONI RADDOPPIATO A GIUGNO

4 minuti, Redazione , 21/05/2019

Taglio pensioni raddoppiato a giugno

Conguaglio nuova rivalutazione e riduzione degli assegni oltre 100mila euro da giugno 2019. Le gestioni interessate, escluse le pensioni in cumulo. Il messaggio e la circolare INPS

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Il conguaglio  su tutte le pensioni per gli importi del primo trimestre 2019, finora rivalutati con le vecchie regole,   sarà effettuato in un'unica rata a giugno e dallo stesso mese sarà ridimensionato il valore degli assegni superiori a 100mila euro lordi l'anno.  L'INPS nel messaggio 1926/2019  pubblicato il 20 maggio, ha infatti comunicato che  l'elaborazione  dell'istituto  degli importi delle pensioni per il mese di giugno ha provVeduto a 

  • "calcolare la riduzione mensile;
  • ripartirla in misura proporzionale sui trattamenti assoggettati;
  • calcolare il conguaglio per il periodo gennaio-maggio ovvero, per i trattamenti con decorrenza nell’anno 2019, dalla data di decorrenza fino al 31 maggio 2019;
  • impostare il recupero del debito in tre rate, sulle mensilità di giugno, luglio e agosto 2019;
  • ridurre corrispondentemente l’imponibile fiscale dei trattamenti, su base mensile e annua."

Cio significa che nello stesso cedolino di  giugno i pensionati troveranno :

  • il conguaglio (negativo) di  perequazione  per l’anno 2019 a seguito della rivalutazione annuale delle pensioni per gli assegni superiori a 3 volte il minimo, per l’anno 2019 (differenza relativa al periodo gennaio - marzo 2019, dovuta alle modifiche della legge 145 2018 , rispetto a quanto previsto dalla L. 388/2000) e 
  • per coloro che godono di pensioni superiori a 100mila euro lordi,  la riduzione prevista dalla legge di stabilità 2019 sulla quota che eccede la soglia,  descritta in dettaglio dalla circolare 62- 2019 (tagli dal 15 al 40%) 

La circolare n. 62 di istruzioni   relativa alla riduzione dei trattamenti pensionistici superiori a 100.000 euro su base annua prevista dall'Articolo 1, commi da 261 a 268, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) è stata pubblicata lo scorso 7 maggio . La norma prevede che dal 1° gennaio 2019 e per la durata di 5 anni i trattamenti pensionistici diretti complessivamente eccedenti l’importo di 100.000 euro lordi su base annua sono ridotti di un’aliquota percentuale in proporzione al loro importo . Ricordiamo che la riduzione interessa i trattamenti pensionistici diretti a carico:

  • del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, 
  • gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani e commercianti) 
  • delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria e della Gestione Separata

La circolare specifica che rilevano gli importi lordi su base annua di tutti i trattamenti pensionistici diretti, compresi quelli aventi decorrenza infra annuale, a carico delle forme pensionistiche indicate , compresi i supplementi di pensione e le pensioni supplementari, a prescindere dal sistema di calcolo adottato per la liquidazione degli stessi.

Non si tiene conto delle seguenti prestazioni:

-    pensioni di invalidità a carico della gestione esclusiva, quali le pensioni di privilegio dipendenti da causa di servizio e le pensioni di inabilità ordinaria riconosciute a seguito di cessazione dal servizio 

-    trattamenti pensionistici per invalidità specifica riconosciuti a carico degli iscritti ai fondi sostitutivi;

-    assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità riconosciuti ai sensi della legge n. 222/1984;

-    pensioni indirette ai superstiti di assicurato e pensioni di reversibilità ai superstiti di pensionato;

-    pensioni riconosciute a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche 

Sono escluse le pensioni in cumulo 

Le aliquote di riduzione dell'importo sono le seguenti :

 15%

per la quota di importo da 100.000,01 a 130.000,00 euro;

 25%

 per la quota di importo da 130.000,01 a 200.000,00 euro;

  30%

per la quota di importo da 200.000,01 a 350.000,00 euro;

  35%

per la quota di importo da 350.000,01 a 500.000,00 euro;

  40%

per la quota di importo eccedente i 500.000,01 euro.

Da sottolineare che essendo le pensioni soggette alla rivalutazione annuale (legge 23 dicembre 1998, n. 448 , anche gli importi saranno rideterminati annualmente , tenendo conto dell’indice provvisorio di rivalutazione e della variazione definitiva.

L’importo complessivo dei trattamenti pensionistici diretti a seguito della riduzione non può comunque essere inferiore a 100.000 euro lordi su base annua.

L'istituto fornisce il seguente ESEMPIO sulle modalità di applicazione:

1) Un soggetto è titolare di più trattamenti pensionistici di cui uno a carico del FPLD di importo pari a € 70.000, uno a carico della CTPS di importo pari a € 50.000 e uno a carico della Gestione separata di importo pari a € 20.000. Ai fini della determinazione dell’importo di riduzione dei trattamenti pensionistici si deve considerare la somma di tutti gli importi, pari a € 140.000.

2) Per la quota di importo compresa tra € 100.000,01 e € 130.000,00 si applica l’aliquota percentuale del 15%, per un importo pari a € 4.499,99, per la successiva quota di importo compresa tra € 130.000,001 e € 140.000 si applica l’aliquota percentuale del 25%, per un importo pari a € 2.499,99.

3) L’importo di riduzione è pari a € 6.999,98 e deve essere parametrato in relazione agli importi dei singoli trattamenti pensionistici e applicato ai soli trattamenti a carico del FPLD e della CTPS liquidati con una quota retributiva.

4) Pertanto il trattamento pensionistico a carico del FPLD sarà ridotto di € 3.499,99 ed il trattamento pensionistico a carico della CTPS di € 2.499,99. Sul trattamento pensionistico a carico della Gestione separata, liquidato interamente con il sistema di calcolo contributivo, non sarà applicata la relativa quota di riduzione, pari a € 1.000,00.

Il taglio riguarda le  pensioni computate con almeno una quota di calcolo retributivo, in quanto l’articolo 1, comma 263, della legge 145/2018 fa salve dal taglio le pensioni «interamente liquidate con il sistema contributivo».  Inoltre  sono esclusi:

  • i trattamenti in totalizzazione  e
  • quelli  ottenuti con il “vecchio cumulo” del Dlgs 184/1997 per pensioni contributive
  • quelle ottenute con il nuovo cumulo l. 228 2012 , che riguarda anche  le Casse professionisti.

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