Il termine per l'autoliquidazione INAIL quest'anno è stato prorogato al 16 maggio, a causa della sostanziale riforma con la riduzione delle tariffe , definita dalla legge di stabilità 2019 e già in vigore dal 1.1.2019. I decreti ministeriali con le il nuovo tariffario e la Guida INAIL per l'autoliquidazione sono stati emanati con molto ritardo. L'Inail stessa non è riuscita a rispettare il termine, prorogato al 31 marzo per la comunicazione alle aziende delle nuove basi di calcolo .
Nei giorni scorsi la Presidente del consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, Marina Calderone, aveva chiesto al Ministro del Lavoro Di Maio una proroga del termine del 16 maggio che pero non ha avuto risposta.
Con una nota del 14.5.2019 l'Inail ha reso noto che non sono da escludere difficoltà tecniche oggettive che potrebbero non consentire di adempiere tempestivamente entro tale data . Per questo motivo le Strutture territoriali sono invitate a continuare ad assicurare il massimo supporto possibile per facilitare gli utenti negli adempimenti.
Inoltre i servizi di ricezione delle dichiarazioni delle retribuzioni, e della comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, rimarranno attivi fino alle ore 24 del 20 maggio prossimo, considerando regolare la relativa trasmissione
Rimane ferma, in ogni caso, la scadenza di legge per il versamento del premio stabilita ad oggi 16 maggio .
L’Istituto vengono inoltre richiamate le indicazioni contenute nella nota n. 5453/2019, con cui si suggeriva di provvedere in ogni caso al pagamento entro il 16 maggio sulla base degli elementi contenuti nelle basi di calcolo comunicate dall’Istituto, fermo restando l’impegno dell'istituto ad intervenire successivamente alla scadenza dell’autoliquidazione con una verifica ed eventuali interventi correttivi, senza aggravi per le imprese.
Si segnala in merito che INAIL ha pubblicato , oltre alla consueta Guida , anche una serie di FAQ (che alleghiamo ) con le risposte ai dubbi piu comuni e Guide differenziate per settore di attività
La Fondazione studi dei consulenti del lavoro aveva pubblicato la circolare 7 2019 con chiarimenti sul nuovo sistema tariffario Inail introdotto dalla legge di stabilità 2019 . Nei quattro allegati viene illustrato il confronto fra le gestioni tariffarie in vigore sino al 31 dicembre 2018 e le nuove tariffe in vigore dallo scorso 1° gennaio.
I consulenti del lavoro evidenziano che le novità riguardano soprattutto le modalità di determinazione delle tariffe mentre non si riscontrano particolari modifiche per quanto concerne l'inquadramento dei datori di lavoro, la classificazione delle lavorazioni, gli adempimenti datoriali, l'accentramento delle posizioni e il contenzioso normativo. L'inquadramento della gestione tariffaria per le aziende soggette alla gestione INPS resta fondato su quanto previsto dalla legge 88/1989 , mentre se il datore non è soggetto all'istituto di previdenza la classificazione viene definita direttamente dall'Inail.
La Fondazione sottolinea che l'INAIL, consapevole della difficoltà di coordinare le vecchie tariffe con quelle nuove, ha precisato che, ove si riscontrassero incongruenze nelle basi di calcolo, i datori di lavoro e i loro intermediari potranno inviare la segnalazione via PEC alla sede competente, che verificherà tali incongruenze, apportando eventuali variazioni e rielaborando le basi di calcolo del premio. Se la sistemazione delle incongruenze giungesse dopo la scadenza dell’autoliquidazione, la sede rideterminerà il premio attraverso la funzione “Rettifica autoliquidazione” e il datore di lavoro dovrà pagare il premio considerando gli elementi riportati nelle basi di calcolo comunicate.