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CERTIFICATO AGIBILITÀ: SANZIONI NON SOLO AL DATORE DI LAVORO

2 minuti, Redazione , 23/04/2019

Certificato agibilità: sanzioni non solo al datore di lavoro

Da febbraio sono in vigore le novità sul certificato di agibilità per i lavoratori dello spettacolo : chiarimenti INPS nel messaggio 1612 2019

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Nel Messaggio n. 1612 del 19 aprile 2019   l'istituto di previdenza illustra le novità introdotte dal recente decreto 135 2018 convertito in legge 12 2019 in tema di obbligo del certificato di agibilità  per i lavoratori dello spettacolo ,  a seguito di alcune  criticità  nell'applicazione della precedente  modifica da parte dalla  legge di bilancio 2018 (L.205-2017).   

Ricordiamo che il certificato di agibilità - previsto dall’articolo 10 del  decreto legislativo n. 708/1947  , intende garantire una tutela in materia di contribuzione previdenziali  ai lavoratori dello spettacolo e viene rilasciato dall’INPS  per certificare l'adempimento, da parte dell'impresa, degli obblighi  contributivi  . La richiesta del certificato di agibilità va effettuata on-line, accedendo dal portale www.inps.it, alla voce Servizi per aziende e consulenti>Servizi Sport e spettacolo>Richiesta agibilità . Il testo della normativa in vigore è il seguente: 

“1. Le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono far agire nei  propri locali i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione, appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3, che non siano in possesso del certificato di agibilità. Per le prestazioni svolte dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del primo comma dell'articolo 3  (musicisti) il certificato di agibilità viene richiesto dai lavoratori medesimi, salvo l'obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente.

2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 129 per ogni giornata di lavoro prestata da ciascun lavoratore autonomo”.

L'istituto specifica che :

  • le imprese  che si avvalgono di prestazioni di lavoro autonomo o di collaborazione  sono sempre obbligate a richiedere il certificato di agibilità a prescindere dalla durata temporale della prestazione 
  •  l’obbligo di richiedere il certificato  grava sul  soggetto che effettivamente contrattualizza il rapporto di lavoro con gli artisti e tecnici, vale a dire il datore di lavoro/committente ma  qualora il committente non coincida con l’impresa/ente presso cui i lavoratori agiscono  è quest'ultimo il soggetto tenuto a richiedere copia del certificato e custodirlo.Di conseguenza, la sanzione amministrativa sarà irrogata al soggetto giuridico che “ospita” il lavoratore dello spettacolo sia nel caso si tratti del committente  sia nel caso egli  sia estraneo al rapporto di lavoro.
  • Inoltre il messaggio ricorda che  è cessato l’obbligo della richiesta del certificato di agibilità per i lavoratori  subordinati.
  • Infine è stata abrogata la norma che prevedeva, ai fini del rilascio del certificato di agibilità, per le imprese inadempienti e per le imprese di nuova costituzione la produzione di idonea garanzia.

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