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PENSIONE QUOTA 100: DA QUANDO DECORRE L'ASSEGNO

5 minuti, Redazione , 31/01/2019

Pensione Quota 100: da quando decorre l'assegno

Esempi di calcolo dei requisiti contributivi, decorrenza, cumulo contributivo ai fini dell'accesso a Quota 100 e altre pensioni anticipate nella circolare INPS n. 11/2019

Ascolta la versione audio dell'articolo

Pensione Quota 100 è definitivamente in vigore e  si puo già richiedere  sul sito INPS,  a seguito della pubblicazione del decreto legge 4/2019 lo scorso 28 gennaio 2019.

L'INPS ha precisato subito  nel messaggio 396 del 29 gennaio  le modalità di richiesta online  per le nuove pensioni anticipate, prima fra tutte l'attesa Quota 100.

L'Istituto ha inoltre pubblicato ieri una circolare di istruzioni n. 11 2019 che chiarisce esattamente come si calcolano  i contributi  anche attraverso il cumulo contributivo gratuito o la totalizzazione e da quando decorrerà il pagamento degli assegni previdenziali .

Vediamo le principali precisazioni dell'Istituto di previdenza in particolare in tema di Quota 100:

  • Gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive dell'AGO , compresi gli ex-Enpals, nonché alla Gestione separata,   che raggiungono  tra il 2019 ed il 2021, un’età  minima di 62 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni possono conseguire il diritto alla “pensione quota 100”.
  • Deve verificarsi però anche il conseguimento di 35 anni di contribuzione  se richiesta nella gestione di riferimento  e l’anzianità contributiva  tiene conto delle regole della gestione che eroga l'assegno vigenti alla data di presentazione della domanda di pensione.
  •  per la  gestione ex Enpals  l'istituto precisa che è ammessa  la totalizzazione dei contributi versati ed accreditati in ambedue le gestioni con prevalenza del Fondo in cui sono stati accreditati il maggior numero di contributi . 

I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021  possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all’apertura  della c.d. finestra  di erogazione. 

Restano ferme le speciali disposizioni di settore che prevedono requisiti anagrafici e  contributivi più favorevoli per l’accesso al pensionamento. 

La circolare fornisce i seguenti esempi per i lavoratori dipendenti del settore privato e autonomi:

Esempio 1
Un lavoratore che matura i requisiti il 20 maggio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico dell'Ago dal 1° settembre 2019.
Esempio 2
Un lavoratore che matura i requisiti il 30 maggio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico di una Gestione esclusiva dell’Ago dal 31 agosto 2019. Se  però la pensione è liquidata a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’Assicurazione generale obbligatoria (Ago), la prima decorrenza utile è fissata al primo giorno del mese successivo all'apertura della finestra.

Ecco invece gli esempi di decorrenza di Quota 100 per i dipendenti delle Pubbliche amministrazioni

I lavoratori dipendenti delle Pa, che hanno maturato i requisiti di quota 100 entro il 29 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del decreto-legge) conseguono il diritto alla prima decorrenza utile della pensione dal 1° agosto 2019. Quelli che li maturano dal 30 gennaio, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti e comunque non prima del 1° agosto 2019.
Esempio 1
Un soggetto che matura i requisiti il 29 maggio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico di una Gestione esclusiva dell’Ago dal 30 novembre 2019.
Con riferimento ai lavoratori in commento, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’Ago, la prima decorrenza utile è fissata al primo giorno del mese successivo all'apertura della finestra.
Esempio 2
Un soggetto che matura i requisiti il 30 maggio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’Ago dal 1° dicembre 2019.

Per il personale del comparto Scuola ed Afam si applica l’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Entro il 28 febbraio 2019 dovranno presentare istanza di cessazione dal servizio «con effetti dall’inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico» . Per gli insegnanti l’uscita sarà il 1° settembre 2019.

Si ricorda anche che ai fini del conseguimento della pensione è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

 Il requisito contributivo richiesto per la “pensione quota 100” può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando,  tutti e per  intero,  i periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS
 In caso di coincidenza  dei periodi contributivi  vanno neutralizzati quelli versati o accreditati presso  la gestione nella quale risultino presenti il maggior numero di contributi.

In caso di cumulo contributivo,  le gestioni interessate determinano il  trattamento pensionistico pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione , secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle  retribuzioni di riferimento.
Per la determinazione del sistema di calcolo, l’accertamento dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 deve essere effettuato considerando l'anzianità contributiva  complessivamente maturata nelle diverse gestioni . Nel determinare l’anzianità contributiva posseduta dall’assicurato, ciascuna gestione tiene conto delle regole del proprio ordinamento vigenti alla data di presentazione della domanda di pensione.

 Sul divieto di cumulo con redditi da lavoro l'istituto specifica che i titolari del trattamento pensionistico che svolgano attività lavorativa autonoma occasionale da cui derivino, anche in via presuntiva, redditi superiori al limite di 5.000 Euro lordi annui,  sono tenuti a darne immediata comunicazione all’INPS che provvede alla sospensione del trattamento pensionistico  per l’intero anno di produzione del suddetto reddito.

Esempio 1
Assicurato con 15 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, 20 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (gruppo attori, conduttori, direttori d'orchestra) e 3 anni di anzianità contributiva presso la Gestione separata, titolare di “pensione quota 100” dal 1° settembre 2019.
Il trattamento pensionistico è incumulabile con il reddito da lavoro per il periodo tra il 1° settembre 2019 fino al compimento, nel biennio 2019/2020, del 65° anno di età, avendo l’assicurato maturato il requisito contributivo richiesto per la pensione di vecchiaia a carico del solo Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo.
Esempio 2
Assicurato con 20 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e 20 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (gruppo attori, conduttori, direttori d'orchestra) e 6 mesi di anzianità contributiva presso la Gestione separata, titolare di “pensione quota 100” dal 1° settembre 2019. Il trattamento pensionistico è incumulabile con il reddito da lavoro per il periodo tra il 1° settembre 2019 fino al compimento, nel biennio 2019/2020, del 65° anno di età, avendo lo stesso maturato il requisito contributivo richiesto per la pensione di vecchiaia presso la gestione interessata al cumulo che prevede il requisito anagrafico meno elevato (Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo).

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