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APE VOLONTARIO: CODICE TRIBUTO PER LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO

1 minuto, Redazione , 17/01/2019

Ape volontario: codice tributo per la compensazione del credito

Codice tributo per il recupero in compensazione, tramite modello “F24 Enti pubblici” del credito d'imposta per le spese dell'APE volontario

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con la risoluzione n.4   l'Agenzia delle Entrate ha istituito il  codice tributo per il recupero in compensazione, tramite modello “F24 Enti pubblici” (F24 EP), del credito riconosciuto dall’INPS   su interessi e premi assicurativi relativi all'anticipo finanziario a garanzia  pensionistica , il cd. APE volontario.

L'APE volontario (l. 232 2016)  è un prestito di importo pari alla pensione  corrisposto in quote mensili da un istituto finanziatore, per il pensionamento anticipato  dei lavoratori con almeno 20 anni di contributi e a cui manchino  meno i 3 anni e 7 mesi all'età  per la pensione di vecchiaia (nel 2018 erano 66 anni e 7 mesi).

La restituzione del prestito, garantita da una polizza assicurativa obbligatoria , avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di vent’anni.

A fronte degli interessi sul prestito  e dei premi assicurativi versati con le rate di ammortamento la  legge n. 232 del 2016 ha previsto che i soggetti  fruiscano di un credito di imposta del 50%  che viene recuperato dall'INPS in  compensazione tramite il modello “F24 Enti pubblici” (F24 EP).

Il codice tributo da utilizzare è il seguente:

  •  “APVE”, denominato “APE VOLONTARIA – recupero credito d’imposta riconosciuto dall’INPS ai sensi dell’articolo 1, comma 177, della legge n. 232  del 2016”.

In sede di compilazione del modello F24 EP, il suddetto codice tributo  va inserito   nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi  a credito compensati” ovvero, nei casi in cui l’INPS debba procedere al riversamento del  credito, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “riferimento B” è valorizzato con l’anno d’imposta cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”. Il campo “riferimento A” non  è valorizzato.

Allegato

Risoluzione 4 E 2019

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