Tools

Quadro RW 2024 (Foglio Excel)

139,90€ + IVA

IN SCONTO 149,00

E Book

Come leggere la busta paga (eBook)

9,90€ + IVA

IN SCONTO 10,90

E Book

La pensione ai superstiti

9,90€ + IVA

IN SCONTO 10,90
HOME

/

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO: SUL REGIME IVA DECIDE IL SOVRAINDEBITATO

2 minuti, Redazione , 12/12/2018

Liquidazione del patrimonio: sul regime IVA decide il sovraindebitato

Procedimento di liquidazione del patrimonio e cessione dell'immobile : sull'opzione per l'imponibilità IVA decide il sovraindebitato. A dirlo le Entrate

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel caso di procedura di sovraindebitamento e conseguente liquidazione del patrimonio, il soggetto legittimato all’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 10, comma 8-ter, del DpR 633/72 deve riconoscersi nel sovraindebitato, in quanto titolare del diritto di proprietà sul bene oggetto di cessione. E' questo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta 104 del 10 dicembre 2018 e qui allegata.

In particolare, il Tribunale ha disposto la conversione della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, a carico dell’imprenditore agricolo in liquidazione del patrimonio di quest’ultimo. Con il medesimo provvedimento è stata, altresì, nominata, l'istante in qualità di liquidatore che, in ottemperanza all’incarico ricevuto, ha assunto l’amministrazione del suddetto patrimonio. Poiché nel patrimonio sono compresi alcuni beni immobili per i quali è possibile esprimere, nell’atto di cessione, l’opzione per l’imponibilità IVA prevista all’articolo 10, comma 8-ter, del DPR 633/72 l'istante chiede di conoscere quale sia il soggetto che possa legittimamente esercitare tale facoltà, il sovraindebitato o il liquidatore del patrimonio.

Nel rispondere le Entrate hanno chiarito che la legge n. 3 del 2012 ha istituito apposite procedure volte a gestire le situazioni di crisi che investono i soggetti esclusi dall’ambito di applicazione degli istituti disciplinati dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare). 
Dette procedure consistono nell’accordo di composizione della crisi, nel piano del consumatore e nella liquidazione del patrimonio. In particolare, tale ultima procedura può essere attivata dal soggetto in stato di sovraindebitamento ovvero disposta dal giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, in caso di annullamento o di risoluzione dell’accordo di composizione della crisi o di cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore.
Con il decreto di apertura della procedura il giudice ordina, altresì, lo spossessamento degli stessi in favore del liquidatore. Se per effetto di tale spossessamento il debitore perde il potere di disposizione e di amministrazione del suo patrimonio, lo stesso ne conserva la titolarità giuridica e, conseguentemente, la soggettività passiva d’imposta, finché non si perfeziona la cessione dei singoli beni a favore di soggetti terzi. Ciò sembra trovare conferma nel fatto che la legge n. 3 del 2012 non riconosce espressamente in capo al liquidatore una soggettività, anche fiscale, diversa e alternativa a quella del sovraindebitato o, comunque, non gli attribuisce una rappresentanza fiscale dello stesso.
Pertanto, nella fattispecie prospettata , il soggetto legittimato all’esercizio dell’opzione deve riconoscersi nel sovraindebitato, in quanto titolare del diritto di proprietà sul bene oggetto di cessione.

Allegato

Risposta interpello 104 del 10.12.2018
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.