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LEGGE DI BILANCIO 2019: LA CAMERA APPROVA LA LEGGE

5 minuti, Redazione , 10/12/2018

Legge di bilancio 2019: la Camera approva la Legge

DDL Stabilità 2019: la Camera l'8 dicembre ha approvato il testo della Legge di bilancio che ora passa al Senato

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Nella seduta di sabato 8 dicembre la Camera, con 312 voti a favore, 146 contrari e 2 astenuti, ha approvato il disegno di legge: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 e la relativa Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. Il provvedimento passa all'esame dell'altro ramo del Parlamento dove è atteso un forte restyling della manovra. Di seguito i principali emendamenti in discussione:

  • sono escluse dal regime forfettario le persone fisiche che esercitino la propria attività prevalentemente nei confronti dei datori con i quali siano in essere rapporti di lavoro, o lo siano stati nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti riconducibili ai medesimi datori di lavoro. Le modifiche espungono inoltre dal testo il riferimento alla soglia dei 30.000 euro che, nella normativa vigente, rileva ai fini dell’esclusione dal regime forfettario
  • raddoppia, portandola dal 20 al 40 per cento, la percentuale di deducibilità dell’IMU dovuta sugli immobili strumentali dalle imposte sui redditi. 
  • esclusione dal regime agevolato con imposta sostitutiva al 20 per cento le persone fisiche che esercitino la propria attività prevalentemente nei confronti dei datori coi quali siano in essere rapporti di lavoro o lo siano stati nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti riconducibili ai medesimi datori di lavoro
  • aumentando, ai fini dell’iperammortamento, dal 150 al 170 per cento la misura della maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • innalzamento da 516.46 a 1.000 euro della detrazione forfetaria per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida
  • chiarimenti sugli investimenti rilevanti, in ciascun periodo d’imposta, per l’applicazione dell’aliquota IRES agevolata al 15%. Si chiarisce che l’ammontare dei predetti investimenti è determinato in base all’importo degli ammortamenti dei beni strumentali materiali acquisiti a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (in luogo dei beni strumentali materiali “nuovi”), ferme restando le specifiche modalità di calcolo.
  • estensione della procedura di estromissione agevolata ovvero esclusione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa, anche ai beni posseduti dagli imprenditori individuali al 31 ottobre 2018. Anche per tali beni si può optare per il pagamento di un’imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell’8%. Il pagamento consente di escludere tali beni dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal primo periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2019. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 16 giugno 2020.
  •  al fine definire i criteri di riparto del contributo a fondo perduto (voucher manager) riconosciuto alle PMI per l'acquisizione di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale previsti dal "Piano Nazionale Impresa 4.0" e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa. In particolare per i due periodi di imposti successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018:
    •  alle micro e piccole imprese il contributo nella forma di voucher è riconosciuto – in relazione a ciascun periodo di imposta – in misura pari al 50% dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 40 mila euro.
    • alle medie imprese il contributo in questione è riconosciuto in misura pari al 30% dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 25 mila euro.
  • Introduzione l’articolo 13-bis, che proroga di un anno l’applicazione del credito d’imposta formazione 4.0, più precisamente estendendolo alle spese di formazione sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre. Resta fermo il limite massimo annuale di 300.000 euro; sono effettuate alcune rimodulazioni del credito, secondo la dimensione delle imprese: in particolare, il credito è attribuito
    • alle piccole imprese nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per la formazione (in luogo della precedente misura del 40 per cento);
    • nella misura del 40 per cento per le medie imprese
    • nella misura del 30 per cento per le grandi imprese. Per queste ultime vi è anche un limite massimo annuale di 200.000 euro. 
  • Disposizioni a favore di enti di natura non commerciale, come per esempio il fatto che tra le voci che non concorrono alla formazione del reddito degli enti siano comprese le attività in campo sociale, sanitario e socio-sanitario, svolte da Fondazioni Ex Ipab (Istituto pubblico di assistenza e beneficenza), con la condizione di reinvestire tutti gli utili in attività di natura sanitaria o socio-sanitaria e senza deliberare alcun compenso a favore degli organi amministrativi;
  • Prestazioni accessorie rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive sottoposte ad IVA agevolata al 10% comprese le prestazioni di benessere del corpo e
    cura della persona
    , ove rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi servizi;
  • modifica alle vigenti disposizioni in tema di tracciabilità dei pagamenti per acquisti di beni e servizi da commercianti al minuto e agenzie di viaggio e turismo effettuati da parte di stranieri non residenti. Le disposizioni oggetto di modifica derogano alle ordinarie norme in materia di uso del contante le quali prevedono un limite “ordinario” di 3.000 euro e la cui applicazione è condizionata a puntuali adempimenti, quale tra l’altro la consegna di specifica documentazione agli operatori finanziari presso i quali sono attivati i conti correnti su cui versare i proventi delle predette operazioni e specifiche comunicazioni all’Agenzia delle entrate. In particolare:
    • si eleva da 10.000 a 15.000 euro l’importo massimo dei pagamenti in contanti effettuabili, per l’acquisto di beni al dettaglio e di prestazioni di servizi legati al turismo, da parte di soggetti non residenti in Italia;
    • si estende la predetta normativa anche ai cittadini dell’Unione Europea e dello Spazio economico europeo, che attualmente non sono ricompresi nella norma.
  • modifiche alla disciplina delle donazioni dettata dal codice civile.
  • trattamento normativo più favorevole per i comuni (e le loro forme associative) che approvano i bilanci entro i termini previsti dal TUEL (Testo unico enti locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000), ossia il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell’anno successivo e il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente all’esercizio di riferimento.

Tag: LEGGE DI BILANCIO 2024 LEGGE DI BILANCIO 2024

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