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DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SPECIALE, LA VERSIONE DEFINITIVA NEL DECRETO FISCALE

2 minuti, Redazione , 25/10/2018

Dichiarazione integrativa speciale, la versione definitiva nel decreto fiscale

La dichiarazione integrativa speciale consentirà uno sconto di imposte sui maggiori imponibili integrati per i periodi d’imposta dal 2013 al 2016.

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La dichiarazione integrativa speciale altro non è che una dichiarazione integrativa, da presentare entro e non oltre il 31.05.2019 (unica finestra temporale concessa) per sanare le violazioni commesse nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta compresi tra il 2013 e il 2016.
Come tutte le dichiarazioni integrative è necessario che siano state validamente presentate le dichiarazioni originarie, pertanto chi ha omesso la presentazione di una dichiarazione, non può accedere al beneficio dell’integrativa. Attenzione però perché nella versione definitiva del decreto fiscale si dice che l’integrativa speciale è inibita a coloro che non hanno presentato le dichiarazioni fiscali anche solo per uno dei periodi d’imposta previsti (2013-2016).
Nel decreto fiscale è specificato che deve trattarsi di dichiarazioni dei redditi relative:

  • ai periodi d’imposta compresi tra il 2013 e 2016;
  • alle seguenti imposte:
    • imposte sui redditi e relative addizionali;
    • imposte sostitutive delle imposte sui redditi;
    • ritenute;
    • contributi previdenziali;
    • Irap;
    • Iva.

Attraverso l'integrativa speciale potranno essere integrati gli imponibili dichiarati in origine:

  • entro il limite di 100mila Euro:
    • per ciascuna imposta;
    • e per ciascun periodo d'imposta,
  • con il limite del 30% di quanto dichiarato;
  • resta fermo il limite complessivo di 100mila Euro di imponibile annuo per cui è possibile l’integrazione, che costituisce pertanto una sorta di plafond massimo.

La diversità, rispetto ad una dichiarazione integrativa normale, è data dal fatto che i maggiori imponibili che risultano dalle modifiche apportate alla dichiarazione, sconteranno un'imposta sostitutiva anziché le imposte ordinarie. L'aliquota dell'imposta sostitutiva sarà più bassa rispetto alle aliquote ordinarie:

  • il 20% sul maggior imponibile;
  • un'aliquota medianai fini IVA risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili e il volume d’affari dichiarato. Nei casi in cui sia impossibile determinare l’aliquota media si potrà applicare l’aliquota ordinaria.

Le somme dovute dovranno essere versate, senza possibilità utilizzare compensazioni di crediti d’imposta o utilizzo di perdite fiscali pregresse, entro il 31.07.2019 in un’unica soluzione. In alternativa sarà possibile il pagamento rateale in 10 rate semestrali di pari importo, in tal caso la prima rata dovrà essere versata entro il 30.09.2019. Se l’importo dovuto non viene versato in tutto o in parte, entro i termini previsti, la dichiarazione integrativa speciale è titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in essa indicati e, in questo caso la sanzione amministrativa applicabile è pari al 30% delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza stessa.

Alla dichiarazione integrativa speciale si applicano le regole ordinarie delle dichiarazioni integrative sullo slittamento dei termini di accertamento, pertanto i termini di decadenza dovranno essere calcolati a partire dall’anno di presentazione della dichiarazione integrativa, e non di quella originaria, anche se limitatamente agli elementi oggetto di integrazione.
Non è possibile accedere alla dichiarazione integrativa speciale se il contribuente ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche o altre attività amministrative di accertamento, come inviti o questionari.

Allegato

Testo Decreto fiscale 119/2018 pubblicato in GU del 23 ottobre 2018 n. 247

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