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REPERIBILITÀ MALATTIA: INUTILIZZABILE IL CODICE "E"

1 minuto, Redazione , 25/10/2018

Reperibilità malattia: inutilizzabile il codice "E"

False le notizie sulla possibilità di esenzione dalle visite di controllo con il Codice "E" nei certificati di malattia, precisa l'INPS

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Sul sito dell'INPS è stata pubblicato ieri un comunicato per correggere alcune notizie inesatte circolanti sul web in materia di esenzione dalle visite di controllo  in caso di malattia  per cui molti lavoratori stanno chiedendo ai propri medici curanti di apporre il codice “E” nei certificati.

L'INPS precisa che le norme in vigore prevedono solo in casi particolari l’esonero dalla  reperibilità per le visite domiciliari ma non  le visite di controllo concordato , che sono quindi sempre possibili. Tali casi sono i seguenti :

  • per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati  a seguito di  patologie gravi che richiedono terapie salvavita; o stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%;( si veda la circolare 95/2016)
  •  per i dipendenti  pubblici  , oltre che per i casi sopraesposti anche per  causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità  alle prime tre categorie della “tabella A” allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella “tabella E” dello stesso decreto;

Solo per questo tipo di situazioni il medico può segnalare l'esenzione dalla reperibilità spuntando l'apposita casella "Terapie salvavita-invalidità"

Il codice “E” invece  è un  codice a esclusivo uso interno riservato ai medici INPS per esprimere le  decisioni tecnico-professionali sui certificati pervenuti secondo precise disposizioni centralmente impartite in merito alle malattie gravissime. 
Quindi  qualsiasi eventuale annotazione nelle note di diagnosi della dizione “Codice  E” non  produce  alcun effetto di esonero né dal controllo né dalla reperibilità,
ma rimane possibile la predisposizione di visite mediche di controllo domiciliare sia a cura dei  datori di lavoro che d’ufficio.

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Malattia del dipendente: normativa e casi pratici

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