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DECRETO FISCALE: DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI PENDENTI

2 minuti, Redazione , 23/10/2018

Decreto fiscale: definizione agevolata liti pendenti

Sanabili le controversie con le Entrate pendenti alla data di entrata in vigore del decreto fiscale

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Tra le misure previste nella bozza del Decreto fiscale aggiornata al 20/10 ricompare la definizione agevolata liti pendenti, misura ben conosciuta agli esperti del settore perché già proposta negli anni precedenti.
Si tratta della possibilità di chiudere le controversie con le Entrate pagando una certa somma di denaro.
La versione prevista nella bozza del Decreto fiscale prevede che liti con le Entrate che, alla data di entrata in vigore del Decreto fiscale risultano pendenti in ogni stato o grado di giudizio (compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio), potranno essere definite dal contribuente interessato, su apposita domanda, pagando un importo pari al valore della lite.
In caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data di entrata in vigore del Decreto fiscale, il pagamento potrà avvenire nella misura del:

  • 50% del valore della lite, in caso di soccombenza nella pronuncia di 1° grado;
  • 20% del valore della lite, in caso di soccombenza nella pronuncia di 2° grado.

Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie che riguardano, anche solo in parte:

  •  le risorse proprie tradizionali e l’Iva riscossa all’importazione;
  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato (art. 16 Regolamento UE 2015/1589 del Consiglio del 13.07.2015).

La definizione si intende perfezionata con la presentazione della domanda entro il 31.05.2019, e con il versamento- entro la stessa data- degli importi dovuti, in unica soluzione o prima rata. E’ ammesso il pagamento rateale per gli importi dovuti che superano i mille Euro, in un massimo di 20 rate trimestrali, scadenti (per quelle successive alla prima) il 31/8, 30/11, 28/02 e 31/05 di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento. E’ esclusa la compensazione.
Nel caso in cui non ci siano importi da versare la definizione si perfeziona semplicemente con la presentazione della domanda.
Se le somme interessate dalle controversie definibili sono oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, di cui all’art. 1 comma 4 del D.l. 148/2017 (c.d. rottamazione bis), il perfezionamento della definizione richiede il versamento delle somme dovute entro il 7.12.2018.
L’eventuale diniego alla definizione deve essere notificato entro il 31.07.2020, secondo le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego può essere impugnato dal contribuente entro 60 giorni, dinanzi all’organo giurisdizionale presso cui pende la controversia.
Le modalità di attuazione di tale disposizione saranno previsti con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
 

Allegato

D.l fiscale aggiornato 20.10.2018

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