×
HOME

/

LAVORO

/

PROFESSIONE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE, REVISORE

/

PRIVACY: REGISTRO ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO OBBLIGATORIO PER I PROFESSIONISTI

2 minuti, Redazione , 10/10/2018

Privacy: registro attività di trattamento obbligatorio per i professionisti

Registro delle attività di trattamento: il Garante delle Privacy chiarisce chi sono obbligati a tenerlo, tra cui liberi professionisti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Obbligo di tenuta del registro delle attività di trattamento anche per i liberi professionisti. E' questa la risposta a una delle FAQ pubblicate l'8 ottobre 2018 sul sito del Garante della Privacy, che continua a fornire chiarimenti dopo l'entrata in vigore del nuovo GDPR, il nuovo regolamento privacy europeo.

Prima di entrare nel merito degli obbligati alla tenuta del registro delle attività di trattamento ricordiamo che l'articolo 30 del Regolamento Europeo prevede tra gli adempimenti principali del titolare e del responsabile del trattamento la tenuta del registro delle attività di trattamento. Il registro:

  • contiene le principali informazioni relative alle operazioni di trattamento svolte dal titolare e, se nominato, dal responsabile del trattamento, 
  • deve avere forma scritta, anche elettronica
  • deve essere esibito su richiesta al Garante.

Ma chi è tenuto a redigerlo? La risposta nelle FAQ di ieri, indica che in ambito privato, i soggetti obbligati sono:

  • imprese o organizzazioni con  almeno 250 dipendenti;
  • qualunque titolare o responsabile (incluse imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti) che effettui trattamenti che possano presentare un rischio – anche non elevato – per i diritti e le libertà dell'interessato;
  • qualunque titolare o responsabile (incluse  imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti) che effettui trattamenti non occasionali;
  • qualunque titolare o responsabile (incluse  imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti) che effettui trattamenti delle categorie particolari di dati o di dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10 RGPD.

Attenzione: rientrano nella categoria delle “organizzazioni” anche le associazioni, fondazioni e i comitati.

Alla luce di quanto detto sopra, sono tenuti all’obbligo di redazione del registro, ad esempio:

  • esercizi commerciali, esercizi pubblici o artigiani con almeno un dipendente (bar, ristoranti, officine, negozi, piccola distribuzione, ecc.) e/o  che  trattino dati sanitari dei clienti (es. parrucchieri, estetisti, ottici, odontotecnici, tatuatori ecc.);
  • liberi professionisti con almeno un dipendente e/o che trattino dati sanitari e/o dati relativi a condanne penali o reati (es. commercialisti, notai, avvocati, osteopati, fisioterapisti, farmacisti, medici in generale);
  • associazioni, fondazioni e comitati ove trattino “categorie particolari di dati” e/o dati relativi a condanne penali o reati (i.e. organizzazioni di tendenza; associazioni a tutela di soggetti c.d. “vulnerabili” quali ad esempio malati, persone con disabilità, ex detenuti ecc.; associazioni che perseguono finalità di prevenzione e contrasto delle discriminazioni di genere, razziali, basate sull’orientamento sessuale, politico o religioso ecc.; associazioni sportive con riferimento ai dati sanitari trattati; partiti e movimenti politici; sindacati; associazioni e movimenti a carattere religioso);
  • il condominio ove tratti “categorie particolari di dati” (es. delibere per interventi volti al superamento e all’abbattimento delle barriere architettoniche; richieste di risarcimento danni comprensive di spese mediche relativi a sinistri avvenuti all’interno dei locali condominiali).

Infine, si precisa che le imprese e organizzazioni con meno di 250 dipendenti obbligate alla tenuta del registro potranno comunque beneficiare di alcune misure di semplificazione, potendo circoscrivere l’obbligo di redazione del registro alle sole specifiche attività di trattamento sopra individuate (es. ove il trattamento delle categorie particolari di dati si riferisca a quelli inerenti un solo lavoratore dipendente, il registro potrà essere predisposto e mantenuto esclusivamente con riferimento a tale limitata tipologia di trattamento). 

Tag: PRIVACY 2025 PRIVACY 2025 PROFESSIONE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE, REVISORE PROFESSIONE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE, REVISORE

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Possibilità di utilizzare il motore di ricerca con AI

2

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

3

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

4

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

5

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

6

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RUBRICA DEL LAVORO · 04/12/2025 Comunicazione L. 12/79 per commercialisti e avvocati: come si fa l'invio?

Guida e faq aggiornate sulla procedura richiesta dall'Ispettorato nazionale (L. 12-1979) per l'inizio attività di gestione del personale da parte di altri professionisti

Comunicazione L. 12/79  per commercialisti e avvocati: come si fa l'invio?

Guida e faq aggiornate sulla procedura richiesta dall'Ispettorato nazionale (L. 12-1979) per l'inizio attività di gestione del personale da parte di altri professionisti

Processo tributario: avvisi ai difensori nell'APP IO

AVVISO MEF. disponibile sull' App IO il servizio “Avvisi comunicazioni delle Corti di giustizia tributaria” ai professionisti incaricati della difesa

Revisori di Sostenibilità: tutte le regole per la domanda

Revisori della Sostenibilità: entro il 31 dicembre occorre acquisire i crediti. Riepiloghiamo le regole ricordando anche che il MEF ha pubblicato le FAQ con risposte utili

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2025 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.