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RITENUTE D'ACCONTO SUBITE SCOMPUTABILI ANCHE SENZA CERTIFICAZIONE

1 minuto, Redazione , 19/07/2018

Ritenute d'acconto subite scomputabili anche senza certificazione

E' possibile scomputare le ritenute d’acconto subite anche nel caso in cui il sostituto d'imposta non abbia fornito la relativa certificazione, purchè provate con mezzi equivalenti

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Possibile lo scomputo delle ritenute d'acconto sui redditi d’impresa o di lavoro autonomo subite dai contribuenti, anche nel caso in cui il sostituto d'imposta non abbia fornito la relativa certificazione, attestante l’erogazione del compenso al netto della ritenuta, in quanto il contribuente non può essere assoggettato di nuovo all’imposta solamente perché il sostituto di impostanon ha provveduto a consegnargli la relativa certificazione.

Questo quanto precisato dalla Cassazione con Sentenza del 17 luglio 2018, n. 18910.

La Cassazione fa riferimento a una Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 68/2009, con la quale aveva ritenuto che il contribuente sia comunque legittimato allo scomputo delle ritenute subite, a condizione che sia in grado di documentare l’effettivo assoggettamento a ritenuta tramite esibizione congiunta della fattura e della relativa documentazione, proveniente da banche o altri intermediari finanziari, idonea a comprovare l’importo del compenso netto effettivamente percepito, al netto della ritenuta, così come risulta dalla predetta fattura.

Nell’ipotesi in cui fattura e documentazione siano prodotte in sede di controllo ai sensi dell’articolo 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, alle stesse andrà, inoltre, allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il contribuente dichiari, sotto la propria responsabilità, che la documentazione attestante il pagamento si riferisce ad una determinata fattura regolarmente contabilizzata.

Infatti, limitatamente ai redditi di lavoro autonomo e d’impresa, la predetta dichiarazione sostitutiva, accompagnata sia dalla fattura, in cui è generalmente indicato l’ammontare della ritenuta (la cui emissione comporta, di norma, l’esigibilità dell’imposta sul valore aggiunto e, di conseguenza, costituisce l’emittente debitore verso l’erario), sia dalla documentazione rilasciata da banche o altri operatori finanziari, assume un valore probatorio equipollente a quello della certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta, rilevando la stessa come “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” di cui all’articolo 47 del d.P.R. 28 novembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che tiene luogo della certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta.

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