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MISURE DEL DIRITTO ANNUALE ANNO 2018: ECCO GLI IMPORTI

4 minuti, Redazione , 19/01/2018

Misure del diritto annuale anno 2018: ecco gli importi

Nota del MISE per la misura del diritto camerale annuale 2018 . Ecco tutti gli importi da versare

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Con la nota 26505 del 16 gennaio 2018 "Misure del diritto annuale anno 2018" il MISE ha riportato le misure del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2018. Il documento è allegato gratuitamente a questo articolo.

Infatti, l’articolo 28, comma 1, del Dl 90/2014 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari" stabilisce che “Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l’importo del diritto annuale di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni, come determinato per l’anno 2014, è ridotto, per l’anno 2015, del 35 per cento, per l’anno 2016, del 40 per cento, e, a decorrere dall’anno 2017, del 50 per cento”In merito alla determinazion del diritto annuale 2018 si è ritenuto che non sia necessario aggiornare le misure del diritto annuale. 

Si riportano le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2018.

MISURE FISSE DIRITTO ANNUALE Sede Unità locale
IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA    
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione
speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori
diretti e imprenditori agricoli)
44 8.80
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria 100 20
IMPRESE CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA    
Società semplici non agricole 100 20
Società semplici agricole  50 10
Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001 100 20
Soggetti iscritti al REA  15  
IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO    
per ciascuna unità locale/sede secondaria 55  


Si rende necessario evidenziare che le predette misure sono state indicate nel loro importo esatto, mentre ai fini del versamento dell’importo complessivo da versare a ciascuna camera di commercio occorre, quando necessario, provvedere all’arrotondamento all’unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota di questo Ministero n. 19230 del 30 marzo 2009 e cioè applicando un unico arrotondamento finale, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi, sull’intero importo dovuto dall’impresa (comprensivo dell’importo dovuto per le eventuali unità locali ubicate nella medesima provincia).
Nel caso di imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato (cioè delle altre imprese iscritte al registro delle imprese, diverse da quelle individuali e da quelle per cui siano previste specifiche misure fisse o transitorie) è necessario che le medesime applichino al fatturato 2017 le aliquote definite con il decreto interministeriale 21 aprile 2011, mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali; gli importi complessivi così determinati, dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati secondo il già richiamato criterio individuato nella nota n. 19230 del 30.03.2009 (prima arrotondamento alla seconda cifra decimale e poi arrotondamento all’unità di euro, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi).
Si riportano, a tale fine, le fasce di fatturato e le relative aliquote da utilizzare per i calcoli:

Fasce e aliquote 2014
Scaglioni di fatturato (somma degli importi dovuti per ciascuno scaglione con arrotondamento matematico al quinto decimale) ALIQUOTE
da euro a euro  
0 100.000 200

100.000

250.000 0.015%
250.000 500.000 0.013%
500.000 1.000.000 0.010%
1.000.000 10.000.000 0.009%
10.000.000 35.000.000 0.005%

35.000.000

50.000.000 0.003%
50.000.000 oltre i 50.000.000 0.001% (fino a massimo 40.000)

Si rammenta che anche la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato da utilizzare comunque nel calcolo nell’importo integrale di € 200,00 è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva 50%, con la conseguenza che per le imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari ad € 100,00. Si evidenzia, inoltre, che anche l’importo massimo da versare, indicato nella tabella in 40.000 euro, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che in nessun caso l’importo da versare sarà superiore a € 20.000,00.
Sia nel caso di misure del diritto annuale fisse che di misure commisurate al fatturato dell’esercizio precedente, occorre, quando necessario, provvedere all’arrotondamento all’unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota di questo Ministero n. 19230 del 30 marzo 2009. In merito trovano conferma le indicazioni e gli esempi riportati nella nota n. 227775 del 29 dicembre 2014 di questo Ministero, salva ovviamente la modifica della percentuale di riduzione.

Incremento del diritto annuale – ex articolo 18, comma 10 della legge n. 580/1993

In proposito si rappresenta che con il decreto 22 maggio 2017 il Ministro dello sviluppo economico ha autorizzato per il triennio 2017-2019, per le Camere di commercio indicate nell’allegato A) del medesimo decreto l’incremento delle misure del diritto annuale così come adottato nelle delibere dei medesimi enti camerali.
Si richiama l’attenzione sull’obbligo di invio, tramite Unioncamere ed entro il 31 gennaio c.a., di un rapporto dettagliato sui risultati dei singoli progetti approvati previsto dal comma 2 dell’articolo unico del decreto sopra citato; rapporto che verrà valutato dal Ministro dello sviluppo economico ai fini di un’eventuale revoca della predetta autorizzazione.

Articolo 1, comma 784 della legge27 dicembre 2017, n. 205

Si rappresenta, infine, che il comma 784 dell’articolo 1 della legge n. 205/2017 prevede che “Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i cui bilanci presentano squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario, adottano programmi pluriennali di riequilibrio finanziario, condivisi con le regioni, nei
quali possono prevedere l’aumento del diritto annuale fino a un massimo del 50 per cento. Il Ministro dello sviluppo economico, valutata l’idoneità delle misure contenute nel programma, su richiesta dell’Unioncamere, autorizza l’aumento del diritto annuale per gli esercizi di riferimento.”.
In proposito occorre evidenziare la necessità di sottoporre alle valutazioni di questo Ministero eventuali atti deliberativi applicativi di tale disposizione per l’anno 2018 in tempi utili al fine di ridurre il più possibile l’eventuale periodo transitorio e le relative richieste di conguagli dalle imprese.

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