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CASSA INTEGRAZIONE E FONDI SOLIDARIETÀ 2017: CHIARIMENTI

2 minuti, Redazione , 14/11/2017

Cassa integrazione e fondi solidarietà 2017: chiarimenti

Il ministero del Lavoro chiarisce i concetti di quinquennio e biennio mobile ai fini CIGO, CIGS e fondi di solidarietà nella circolare 17 dell'8 novembre 2017

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con la Circolare n. 17 del 08/11/2017, la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione  del Ministero del lavoro esamina la normativa in materia di CIGO-CIGS e fondi di solidarietà (decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015),  sul concetto di quinquennio mobile e di biennio mobile,  sulla base dei quali vengono calcolate le durate massime dei trattamenti di integrazione salariale e delle prestazioni inanziate dai fondi di solidarietà

La Circolare definisce, pertanto, il concetto di quinquennio mobile e di biennio mobile  come  periodi di cinque o due  anni calcolato a ritroso dall'ultimo giorno di prestazione di integrazione salariale richiesta  con  periodi con decorrenza e termini diversi per ogni azienda che si spostano nel tempo "- anche in costanza di utilizzo del trattamento-",  ai fini di verificare il numero di mesi di trattamento di integrazione salariale già concesso che, cumulato al periodo di tempo oggetto di richiesta, non deve andare a superare il limite massimo di  24  mesi. 

In particolare  sul calcolo della durata massima complessiva il documento afferma che  "Nel caso in cui il trattamento  richiesto  è un trattamento  CIGS, si considera l'ultimo   giorno  del mese  oggetto di richiesta di prestazione CIGS e, a ritroso, si valutano i cinque anni precedenti (cosiddetto quinquennio mobile). Se in tale arco temporale, cumulando anche il trattamento oggetto di istanza, risultano autorizzati più di 24 mesi, non può essere riconosciuto il trattamento richiesto. Ovviamente i periodi di solidarietà vengono computati secondo le modalità di cui all'l'art.22, comma 5, del decreto legislativo n. 148  del 2015.  Si conferma che  periodi  antecedenti  al  24 settembre   2015 non devono  essere  conteggiati  ai fini del computo della durata massima complessiva CIGO/CIGS.

Ancora nel caso di richiesta di CIGO, cassa integrazione ordinaria , "ai fini  della  durata  massima complessiva, si applicheranno gli stessi criteri, prendendo  come  riferimento  la settimana  piuttosto che il mese, trattandosi di periodi di intervento di più breve durata e in ragione della circostanza per cui lo stesso legislatore nel declinare le durate massime della CIGO fa riferimento  alla settimana come unità di misura (articolo 12 del decreto legislativo n. 148  del 2015)".

La circolare riporta  molti esempi e casi concreti di calcolo.

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