HOME

/

FISCO

/

LEGGE DI BILANCIO 2024

/

WELFARE AZIENDALE NON APPLICABILE LA NORMATIVA SUL DURC

2 minuti, Redazione , 14/06/2017

Welfare aziendale non applicabile la normativa sul Durc

Welfare aziendale: le novità dal Forum Lavoro e Fiscale della Fondazione Studi consulenti del lavoro su Durc e rappresentatività di contratti e accordi

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Fondazione dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato, in data 9 giugno 2017, un approfondimento dal titolo: “Welfare aziendale: le novità emerse dal 15° Forum Lavoro e Fiscale“, che si è tenuto a parma nello scorso mese di maggio,  alla presenza di molti esperti e funzionari ministeriali e dell'INPS.

Allo specifico quesito se l’erogazione di trattamenti di welfare sia subordinata al rispetto dell’art. 1, comma 1175, della Legge 296/2006 ivi compreso il possesso del Durc regolare, l'INL  ha formulato la seguente risposta:  Il regime fiscale/contributivo previsto per  il welfare aziendale non appare, quindi, correlato al rispetto delle condizioni di cui all’art.1, comma 1175, della L. n.296/06, relativo all'obbligo del DURC  , introdotto con altre finalità. Naturalmente la parola spetta al Ministero del Lavoro e  delle Politiche Sociali, non trattandosi di materia di competenza specifica dell’Ispettorato nazionale”.

Inoltre è stato chiesto se la stipula di accordi o contratti per l’erogazione di trattamenti di welfare, così come previsto dall’art. 51, comma 2, lettera f) del Tuir deve avvenire con le organizzazioni sindacali di cui all’art. 51 del D.Lgs. n.81/2015. In risposta, il Ministero chiarisce che la Legge di bilancio 2017 al comma 162 prevede che “Le  disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi,  (..)  si applicano anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale”, senza far riferimento a valori di rappresentatività delle organizzazioni stipulanti gli accordi.

Si deve però tenere conto anche dell’art.1, comma 1, del D.L. n.338/89, conv. con L. n.389/89 (La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo) ed alla interpretazione autentica di cui alla L.  n. 549 1999, secondo la quale il citato art.1, del D.L. n.338/89 si interpreta nel senso  che “in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria”.  

L'approfondamento della Fondazione studi conclude quindi che   i contratti legittimati a definire la base imponibile, anche ai fini della sottrazione dei trattamenti welfare dal suo calcolo, sembrano quelli identificati dall’art.51 del D.Lgs. n.81/15. 

Per approfondire tutte le novità introdotte dalla Legge di Bilancio e dal Decreto fiscale scopri tutti gli  Ebook e Fogli di Calcolo preparati per aiutarti nel tuo lavoro quotidiano.

Segui anche il Dossier gratuito dedicato alla Legge di Stabilità 2017

Tag: LEGGE DI BILANCIO 2024 LEGGE DI BILANCIO 2024 LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LEGGE DI BILANCIO 2024 · 17/04/2024 Andamenti di oro e plusvalenze scontano i picchi al rialzo

Legge di Bilancio 2024 e quotazioni ai massimi storici, impattano ancor di più sulla tassazione delle plusvalenze di oro e metalli preziosi.

Andamenti di oro e plusvalenze scontano i picchi al rialzo

Legge di Bilancio 2024 e quotazioni ai massimi storici, impattano ancor di più sulla tassazione delle plusvalenze di oro e metalli preziosi.

Ritenuta Agenti e Mediatori: entro il 16.04 comunicazione ritenuta ridotta

Con Circolare n 7/2024 le Entrate dettano le regole applicative per la novità 2024 per le ritenute di agenti e mediatori assicurativi: i dettagli

Sgravio contributivo lavoratrici madri: conguaglio arretrati entro maggio

Tutte le istruzioni sul taglio dei contributi per le lavoratrici con almeno due figli secondo la legge di bilancio 2024. Codici uniemens e recupero arretrati

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.