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VIDEOSORVEGLIANZA: SUFFICIENTE L' ACCORDO AZIENDALE

1 minuto, Redazione , 31/05/2017

Videosorveglianza: sufficiente l' accordo aziendale

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 4619 del 24 maggio 2017 sul controllo a distanza dei lavoratori conferma che l'accordo aziendale è lo strumento principale

Ascolta la versione audio dell'articolo

 L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota prot. n. 4619 del 24 maggio 2017, ha  risposto ad un quesito in materia di controllo a distanza dei lavoratori ed ha confermato che l’autorizzazione ministeriale  ha un valore secondario rispetto all’accordo  tra datore di lavoro e  rappresentanze sindacali dei lavoratori . Per questo motivo anche nel caso in cui, a norma dello statuto dei lavoratori L. n. 300 1970,   in seguito a mancato accordo sindacale   venga  rilasciato un  provvedimento autorizzatorio,   questo puo essere comunque sostituito e superato da un nuovo accordo  aziendale.

 Nell'interpello  l’INL  sottolinea quindi che è possibile regolamentare "gli impianti audiovisivi e l'introduzione di nuove tecnologie per il controllo a distanza" attraverso la sottoscrizione di contratti a livello aziendale o territoriale da parte di associazioni  sindacali  più rappresentative sul piano nazionale o territoriale. Specifica però che tali contratti possono essere stipulati solo in presenza di finalità specifiche come ad esempio : la maggiore occupazione,  l'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori,  incrementi di competitività e di salario, ecc. .e  sempre nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla Costituzione, derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro.

In assenza di tali presupposti, conclude il documento,  trovano sempre applicazione i dettami dell'art. 4 della Legge n. 300/1970.

Tag: LAVORO DIPENDENTE LAVORO DIPENDENTE LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO

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