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TRASFERTISMO E RETROATTIVITÀ: CHIESTO IL PARERE DELLA CASSAZIONE S.U

1 minuto, Redazione , 24/04/2017

Trasfertismo e retroattività: chiesto il parere della Cassazione S.U

Sulla retroattività delle nuove norme sul trasfertismo la sezione Lavoro della Cassazione chiede il parere delle Sezioni Unite

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Con l’ordinanza n. 9731 del 18 aprile 2017, la sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha  richiesto il parere delle Sezioni Unite  in materia di retroattività delle norme sul trasfertismo . Con l'art. 7-quinquies del recente D.L. n. 193/2016 il Legislatore ha fornito l’interpretazione autentica ( generalmente considerata retroattiva) del comma 6 dell’art. 51 del Tuir concernente l'istituto del trasfertismo, per il quale  “le indennità e le maggiorazioni d retribuzione assegnate ai lavoratori cosiddetti trasfertisti, tenuti cioè per contratto a svolgere "attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi", concorrono a formare il reddito nella misura del 50% .

Questo il nuovo testo  in esame:

“il comma 6 dell’art. 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:
a) la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione
in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

L' interpretazione giurisprudenziale maggiritaria della Cassazione, fatta propria dagli organi di vigilanza dell’INPS e del Ministero del Lavoro, riconduce al trasfertismo molte indennità e compensi economici dati a titolo di trasferta,   con una incidenza contributiva e previdenziale pari al 50%,  ma dall'entrata in  vigore della norma ( 2 dicembre 2016)  l'applicazione diventa possibile solo se si verificano tutte le 3 condizioni sopra descritte .
Secondo la Sezione lavoro la dizione  specifica della norma  dovrebbe riferirsi al futuro, senza valore retroattivo. L'applicazione retroattiva o meno è di grande rilevanza per molte cause pendenti . Si attende quindi il parere delle Sezioni Unite.

Per approfondire il tema vedi "Trasfertismo e trasferta dopo il DL n. 193-2016: sintesi e caso pratico"  di C. Vivenzi, nella Circolare del lavoro n. 8 del .3.3.2017

 

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