HOME

/

DETRAZIONE IVA ACQUISTI ENTRO 1 ANNO: CON LA MANOVRINA TERMINE PIÙ CHE DIMEZZATO

2 minuti, Redazione , 24/04/2017

Detrazione Iva acquisti entro 1 anno: con la Manovrina termine più che dimezzato

La manovra correttiva 2017 penalizza ancora imprese e professionisti, limitando temporalmente l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il termine massimo entro il quale è possibile esercitare il diritto all’esercizio della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, viene ridotto dopo la manovrina 2017, questo quanto contenuto nell'art. 2 del DL 50 pubblicato in Gazzetta il 24 aprile 2017 ed entrato in vigore lo stesso giorno.

Secondo quanto stabilito dalla Manovra correttiva, viene modificato il secondo capoverso dell’articolo 19, comma 1, del Dpr 633/1972, ovvero il diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti potrà essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo».
Il testo in vigore fino al 23 aprile, disponeva che: “Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.”

Dal 24 aprile, a seguito delle modifiche apportate dalla Manovrina, il comma 1 dell'art. 19 del Dpr 633/1972 prevede che "Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo".

Si assiste così ad una penalizzazione per imprese e professionisti;

per fare un esempio pratico, mettiamo il caso di una fattura di acquisto ricevuta ad ottobre del 2016 che non è stata registrata (e quindi l'IVA non portata in detrazione) nel 2016, con l’attuale normativa è possibile detrarre l'IVA relativa alla fattura entro aprile 2019 (termine di presentazione della dichiarazione IVA del 2° anno successivo al 2016, quindi relativa al 2018), mentre a seguito dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, la detrazione dell’Iva relativa a una fattura ricevuta nel mese di ottobre 2016 avrebbe potuto essere esercitata al massimo entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2016, ovvero entro il 28 febbraio 2017 (a regime entro la fine del mese di aprile dell’anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto).

N.B.: L'esempio sopra riportato faceva riferimento alle disposizioni del decreto legge 50/2017 prima della sua conversione in legge, la legge di conversione del decreto ha invece stabilito che, le disposizioni si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.

Per le fatture datate 2015 e 2016 continuano ad applicarsi le vecchie norme che consentivano il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al 2 anno successivo.

Segui le novità nel Dossier dedicato alla Manovra correttiva 2017

Per tutti gli eBook, i software e i tool sulla manovra correttiva 2017 guarda i prodotti sul business center

Ti segnaliamo inoltre

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA
Commenti

Miky - 20/04/2017

Il vampiro confida nella disattenzione di tanti piccoli imprenditori troppo indaffarati a guadagnarsi il pane per sopravvivere. Tutta l'IVA non detratta dall'acquirente viene "comunque" versata dal venditore nelle casse dello Stato....e quella non portata in detrazione con gli acquisti, allo Stato rimane. Semplice.

massimo - 21/04/2017

Sempre (o quasi) disposizioni a senso unico...... Ma i rimborsi IVA entro 90 gg vengono rispettati....ad esempio.....

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.