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CURE TERMALI A CARICO INPS: ISTRUZIONI 2017

2 minuti, Redazione , 22/03/2017

Cure termali a carico INPS: istruzioni 2017

I requisiti e le modalità per la prescrizione delle cure termali a carico dell'INPS. Richiesta la verifica dei reali benefici . Messaggio 1274 del 21.3.2017

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel messaggio INPS  1274 2017 l'istituto  riepiloa la modalità per la prescfrizione  delle cure termali a carico dell'INPS e  annuncia  che per l’anno 2017 l’attività termale avrà inizio il 27/03/2017 e avrà termine il 2/12/2017. Gli accertamenti degli uffici preposti sono iniziate  , anche in considerazione del fatto che gli assicurati tdevono  iniziare il trattamento entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento di accoglimento della domanda.

ADEMPIMENTI SANITARI

Viene evidenziato che, come previsto dall’art. 20 del DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato in G.U. n. 65 del 18 marzo 2017, ha stabilito che  l'erogazione delle prestazioni di assistenza termale è garantita ai soggetti, inclusi gli assicurati dell'INPS   e   dell'INAIL, affetti   dalle   patologie    indicate nell'allegato 9 al    decreto,  che  possono  trovare  reale beneficio da tali prestazioni.   Le cure infatti  devono avere come obiettivo quello  sconciugrare l'insorgenza di patologie invalidanti nei lavoratori ancora attivi oppure di superarla per    differire  così l'erogazione delle prestazioni di invalidità/inabilità   "Ne discende che le prestazioni termali trovano corretto motivo di erogazione solo allorché possano avere un reale effetto terapeutico sui processi morbosi denunciati. Restano valide in tal senso le indicazioni circa la prescrivibilità limitata alle seguenti patologie: Malattie Reumatiche: Osteoartrosi ed altre forme degenerative, reumatismi extra-articolari; Malattie delle vie respiratorie: bronchiti croniche semplici o accompagnate da componente ostruttiva (con esclusione dell’asma e dell’enfisema avanzato, complicato da insufficienza respiratoria grave o da cuore polmonare cronico)."

Si conferma il  limite massimo di erogazione stabilito in cinque cicli totali,  per il quale a decorrere dall’anno in corso non è ammessa alcuna deroga. Inoltre si specifica che sono autorizzabili cicli ulteriori al terzo solo qualora sia  oggettivamente documentato  il reale beneficio conseguito con i precedenti trattamenti.

La documentazione necessaria per la richiesta:

Sia alla prima visita  che nei successivi controlli l’Assicurato dovrà esibire, obbligatoriamente , la seguente documentazione:

  • Certificazione specialistica attestante la patologia e l’indicazione terapeutica al trattamento termale;
  • esami strumentali che documentino adeguatamente  la patologia attestata (immagini radiologiche, esami di tipo funzionale quali la spirometria, ecc.);
  • visita cardiologica ed esame elettrocardiografico recenti e comunque  non anteriori a 3 mesi.


In tutti i casi dovrà essere verificato  la patologia sia in uno stadio clinico in cui le cure termali possano comportare un reale beneficio ai fini della prevenzione della condizione di invalidità pensionabile: " è di tutta evidenza che si debbano escludere quindi le patologie in fase del tutto iniziale o in fase avanzata per le quali le cure termali non perseguirebbero in ogni caso le finalità istituzionali."

Il documento dell'INPS elenca inoltre i casi in cui vi sono controindicazioni alla Fangoterapia e sottolinea infine come " Le patologie tutelate (malattie osteoarticolari e bronco-polmonari) comportano  ripercussioni menomanti sulle sole attività che richiedono un particolare impegno motorio e/o cardio-respiratorio e quindi, più in generale, sulle attività ad alto consumo energetico". 

Quindi il trattamento termale va garantito in via prioritaria ai lavoratori interessati alle attività ad alto consumo energetico e non a quelle di tipo impiegatizio.
 

Allegato

Messaggio INPS 1274-2017

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albertosommelier - 31/03/2017

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