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OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE: ESENZIONE IVA PER IL “SERVICING”

1 minuto, Redazione , 21/11/2016

Operazioni di cartolarizzazione: esenzione Iva per il “servicing”

Le attività di incasso e di pagamento effettuate dalla banca originator, in quanto assimilabili ad attività di gestione dei crediti da parte del concedente, non scontano l’imposta

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Con la consulenza giuridica, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle operazioni di cartolarizzazione dei crediti. Quest'operazione , schematiozzando, si realizza nel seguente modo:

  1. un creditore cede (cedente) i propri crediti ad un altro soggetto, denominato “società veicolo” , appositamente costituito
  2. la società veicolo (cessionaria) emette i titoli destinati alla circolazione per finanziare l’acquisto dei crediti dal cedente (c.d. soggetto “originator”)
  3. la cessionaria incassa i crediti acquistati e rimborsa i titoli emessi.

In generale, i crediti relativi a ciascuna operazione (quelli vantati nei confronti dei debitori ceduti), i relativi incassi e le attività finanziarie acquistate con i medesimi costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società veicolo e da quello relativo alle altre operazioni

Sino ad ora la prassi del settore ha considerato

  • i servizi di servicing afferenti i crediti in bonis →esenti da IVA (art. 10 DPR 633/72)
  • i servizi resi con riguardo alle posizioni creditorie in sofferenza →imponibili ad IVA .

L'Agenzia delle Entrate, nel dare il proprio parere, ha chiarito che he per alcune tipologie di servizi finanziari, è espressamente previsto il regime di esenzione Iva (articolo 10, comma 1, n. 1, Dpr 633/1972). Con riferimento ai servizi di carattere finanziario, gli eurogiudici hanno precisato che il regime di esenzione per gli stessi previsto ha natura oggettiva, nel senso che si applica a prescindere sia dal soggetto che in concreto li realizza sia dal soggetto che ne beneficia, oltre che dalle modalità tecniche con cui i servizi in esame vengono realizzati. Elemento distintivo delle operazioni finanziarie esenti è quello oggettivo della produzione degli effetti propri delle operazioni di pagamento. In conclusione, quindi, limitatamente alle operazioni di cartolarizzazione ex lege 130/1999, in cui il soggetto che presta i servizi di riscossione, di cassa e di pagamento è il concedente il credito (originator), i servizi di servicing possono fruire del regime di esenzione Iva in quanto servizi di gestione dei crediti da parte dei concedenti.

Allegato

Risoluzione Agenzia Entrate 106 del 17.11.2016

Tag: BANCHE E IMPRESE BANCHE E IMPRESE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE

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