L'INSP ha fornito nella circolare 195 del 10 novembre scorso alcuni importanti chiarimenti sulla corresponsione della tredicesima mensilità e/o dell’indennità integrativa speciale su pensioni a carico delle Gestioni esclusive percepite in costanza di attività lavorativa presso lo Stato, amministrazioni pubbliche o enti pubblici,. In particolare comunica che, poichée le disposizioni di di legge che prevedono la non cumulabilità tra il trattamento stipendiale e la pensione sono state successivamente dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale.
L'istituto in accordo con il Ministero del lavoro "ritiene di dover adottare una soluzione in via amministrativa volta al riconoscimento degli emolumenti in esame, anche in assenza e a prescindere dalla proposizi one di ricorsi da parte degli interessati" a causa per l’assenza di interventi legislativi volti ad adeguare le disposizioni in esame alle pronunce della Corte Costituzionale .Per questo si stabilisce che per le pensioni decorrenti dalla data di pubblicazione della circolare, gli emolumenti in esame dovranno essere corrisposti integralmente. Per le ipotesi di pendenza di causa le sedi provvederanno a riconoscere l’indennità integrativa speciale e la tredicesima con gli accessori di legge nei limiti della prescrizione.