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DIMISSIONI TELEMATICHE: LA REVOCA DELLE COMUNICAZIONI DOPO LO STOP

1 minuto, Redazione , 18/10/2016

Dimissioni telematiche: la revoca delle comunicazioni dopo lo stop

Istruzioni sulle dimissioni volontarie o risoluzioni consensuali inviate per mail a seguito del recente black out della procedura online. Per la revoca necessario ripresentare la comunicazione online

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Sul sito del Ministero del lavoro un Comunicato fornisce istruzioni per la revoca delle  dimissioni inviate via mail  nel periodo d'indisponibilità del portale ClicLavoro (dal 3 al 10 ottobre 2016) per problemi informatici.  In pratica è necessario ripresentare le dimissioni con la procedura online sul portale dedicato, per poi utilizzare la revoca sempre con modalità telematiche 

In particolare per la revoca di dimissioni volontarie comunicate per e -mail  è necessario entrare nel portale Cliclavoro.it, alla sezione Dimissioni Volontarie  e inserire le dimissioni nel sistema compilando il modulo con tutti i dati richiesti e spuntando il campo "Inviata per e-mail", per segnalare che quanto si sta comunicando è stato già trasmesso via e-mail nel periodo 5 – 10 ottobre 2016.
Il modulo va salvato e  trasmesso all'azienda e alla DTL competente, come di consueto.  Solo a  questo punto sarà possibile revocare la dimissione inserita, con le consuete modalità ovvero selezionando il tasto "revoca". Anche questa comunicazione verrà trasmessa all'azienda e alla DTL competente.
Giova ricordare che la procedura obbligatoria telematica per presentare le dimissioni volontarie o la risoluzione consensuale è entrata in vigore il 12 marzo 2016 a seguito del decreto attuativo del Jobs Act n. 151-2015 ed è stata illustrata in dettagli nel dm 15.12.2016.  Restano fuori dal campo di applicazione della norma, il lavoro domestico, le dimissioni e la risoluzione consensuale disposta nelle sedi conciliative indicate nell'art. 2113 c.c., 4° comma e nelle Commissioni di certificazione
Il lavoratore puo attivarla da solo o attraverso  intermediario abilitato che puo essere un consulente del lavoro, un patronato o organizzazione sindacale un ente bilaterale e le commissioni di certificazione della Direzione territoriale del lavoro competente.
 In caso di dubbi o difficltà è sempre il servizio informazioni all'indirizzo:  [email protected].

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