L’INPS, con Circolare 21 settembre 2016, n. 178, fornisce informazioni sul calcolo della pensione al coniuge superstite, in base all’illegittimità costituzionale dell’articolo 18, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge del 15 luglio 2011, n. 111 dichiarata con sentenza della Corte Costituzionale n. 174 del 20 luglio 2016. La sentenza aveva giudicato illegittima la norma ribatezzata "antibadanti" che prevedeva una riduzione della reversibilità in base all a giovane età del coniuge e alla durata del matrimonio. Sulla base di ciò, l’Inps, stabilisce che :
a) per le domande di pensione presentate dai coniugi superstiti non ancora definite e quelle di nuova presentazione, la quota di pensione di reversibilità o indiretta spettante al solo coniuge superstite resta pari al 60% della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato;
b) per le pensioni ai superstiti liquidate prima della sentenza n. 174 del 2016, i ratei arretrati sono erogati dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa, salvo che non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. In tal caso, i ratei arretrati sono erogati dal primo giorno del mese successivo al passaggio in giudicato della sentenza. I ricorsi amministrativi pendenti in materia devono essere riesaminati sulla base dei criteri innanzi esposti. Del pari devono essere definite le controversie giudiziarie in corso per le quali sarà chiesta la cessazione della materia del contendere.
c) i trattamenti pensionistici ai superstiti che risultino eliminati, verranno rideterminati a domanda degli aventi diritto nei limiti della prescrizione.