L'Inps fornisce le indicazioni operative per la Cassa Integrazione Guadagni in deroga Settore Pesca 2016 a seguito del Decreto Interministeriale n.1600069 del 5 agosto 2016 nella circolare 177 del 13.9.2016. In particolare vengono definiti i Requisiti soggettivi, le Causali e durata massima dell’intervento, il Minimo Monetario Garantito e la procedura per le domande relative all'annualità 2016
Sul primo punto l'istituo precisa che l’integrazione salariale è erogata al personale imbarcato, dipendente e socio lavoratore imprese di pesca interessate dallo stato di crisi che ha investito il settore e che benefici di un sistema retributivo con minimo monetario garantito subordinatamente al conseguimento di un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di riferimento. Il requisito dell'anzianità è ritenuto particolarmente rilevante e la circolare annuncia ulteriori documenti di precisazione sulle verifiche riguardo al periodo di occupazione.
Il trattamento di integrazione salariale del settore pesca in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato, a decorrere dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non superiore a tre mesi nell’arco di un anno e sarà erogato direttamente dall'INPS, per monitorare le risorse disponibili.
L’accesso alle misure di sostegno al reddito potrà avvenire sulla base di specifici accordi, , sottoscritti dalle parti sociali presso le Autorità marittime, che dovranno riportare gli elenchi dei lavoratori interessati e specificare la clausola del minimo monetario garantito. Saranno considerati validi gli accordi sottoscritti non solo presso le Capitanerie di Porto nelle quali sono iscritte le imbarcazioni, ma anche dove le imbarcazioni esercitino la propria attività.
Le domande andranno inviate tramite procedura DIGIWEB entro e non oltre il 30 gennaio 2017.