L’INPS, con messaggio 06 settembre 2016, n. 3561, fornisce informazioni sul Decreto Interministeriale n. 1600068 del 3 agosto 2016, il quale riguarda la proroga dell’indennità di mobilità in deroga per i lavoratori che hanno beneficiato del trattamento CIGS. La misura dell’indennità di mobilità, da corrispondere dal 1° gennaio 2016, dovrà subire una riduzione del quaranta per cento.
Le Sedi Inps, nel liquidare questo trattamento di mobilità, prorogato fino al 31 dicembre 2016, dovranno utilizzare il codice d’intervento 309.
Inoltre ciascuna domanda dovrà essere gestita inserendo nel "campo decadenza" la data 01.01.2017 oppure, se il lavoratore prima della suddetta data è stato assunto a tempo indeterminato o collocato in pensione, la data esatta di decadenza dalla prestazione. Si fa presente che in assenza di compilazione di detto campo la procedura non consentirà di effettuare alcun pagamento.
Si ricorda che agli interessati spetta eventualmente l’assegno al nucleo familiare, secondo le vigenti disposizioni di legge, e l’accredito della contribuzione figurativa.
La Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni sta provvedendo all’aggiornamento del programma relativo ai codici di intervento di cui trattasi, in modo da consentire senza problemi il pagamento della indennità di mobilità.