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DUE ESIMENTI PER SFUGGIRE ALL’APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA CFC RULE

1 minuto, Redazione , 24/08/2016

Due esimenti per sfuggire all’applicazione della disciplina CFC rule

La disapplicazione della disciplina CFC rule - controlled foreign companies - è ammessa se ricorrono particolari circostanze esimenti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Due sono le circostanze esimenti, previste dal c. 5 dell’art. 167del Tuir, che consentono di disapplicare la disciplina CFC rule:

Prima esimente - la società o altro ente non residente deve svolgere un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento

Seconda esimente -  dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato

Sulla prima esimente l’Agenzia è intervenuta con una circolare del 2010 la n. 51/E tuttora valida che precisa che al socio residente spetta la dimostrazione di tale esimente mediante la prova del  radicamento della partecipata nel Paese estero di insediamento, e dalla disponibilità di una struttura organizzativa idonea allo svolgimento dell’attività commerciale dichiarata, dotata peraltro di autonomia gestionale. Il tutto allo scopo di dimostrare che la struttura estera non è artificiosa.

Sulla seconda esimente interviene la Circolare 35/E del 4 agosto 2016 che alla luce delle modifiche subite dall’art. 167 c.4 del Tuir, aggiorna i criteri per verificare la presenza della seconda esimente.

Dal 1 gennaio 2016 regime fiscale privilegiato è considerato il Paese con una tassazione nominale inferiore al 50% di quella italiana. Tuttavia la seconda esimente puo’ considerarsi verificata quando la la controllata:

- gode di un regime fiscale privilegiato  ma oltre il 75 per cento dei suoi redditi sono prodotti in Stati o territori non privilegiati e sono ivi assoggettati a imposizione ordinaria senza godere di regimi speciali;

oppure

- gode di un regime fiscale privilegiato ma svolge esclusivamente la propria principale attività, ovvero è fiscalmente residente ovvero ha la sede di direzione effettiva in uno Stato o territorio a regime fiscale non privilegiato, nel quale i redditi da essa prodotti sono integralmente assoggettati a tassazione, senza godere di regimi speciali;

oppure 

- è residente in uno Stato o territorio non privilegiato, senza godere di regimi speciali, ma opera in un ordinamento fiscale privilegiato, mediante una stabile organizzazione, il cui reddito è assoggettato integralmente a tassazione ordinaria nello Stato di residenza della casa madre.

Ti potrebbero interessare il Commentario di  Fiscalità internazionale delle società e-book 282 pagine aggiornato con la Circolare 35E del 4 agosto e la  Guida alla compilazione del Quadro FC (eBook 2016)

Segui gli aggiornamenti sui Paradisi Fiscali nel dossier Black List - White List - Paradisi Fiscali

 

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