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COMPRAVENDITA SFUMATA: LA CAPARRA VIENE CONSIDERATA PLUSVALENZA

Compravendita sfumata: la caparra viene considerata plusvalenza

La caparra convenuta nel preliminare di vendita, e incassata, deve essere considerata come plusvalenza soggetta a irpef, nel caso di compravendita non andata a buon fine

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La Corte di Cassazione con Sentenza n. 11307 del 31 maggio 2016 ha stabilito che la caparra confirmatoria convenuta nel preliminare di compravendita è assoggettabile a imposizione diretta in quanto la prestazione principale, rimasta ineseguita, avrebbe costituito reddito ai sensi dell’articolo 67, comma 1, del Tuir.

La Corte di legittimità ha evidenziato la natura risarcitoria della caparra incassata dal promissario venditore per inadempimento della parte promissaria acquirente, inquadrandola nella previsione dell’art. 6, comma 2 del TUIR, in base al quale sono considerati redditi della stessa categoria di quelli perduti “le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di diritti”, e ha affermato l'assoggettamento ad Irpef della caparra, quale risarcimento della perdita di proventi che, per loro natura, avrebbero generato redditi tassabili, con il conseguimento quindi di una plusvalenza imponibile ai sensi dell’articolo 67 del Tuir.

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Commenti

Alessandro - 12/01/2018

E' vero anche il contrario: nel caso in cui ci fosse stata una situazione per cui il corrispettivo contrattuale fosse stato esente da imposte dirette, come può essere la vendita di un terreno agricolo in proprietà del venditore da oltre 5 anni, la caparra confirmatoria ,intesa come risarcimento per inadempimento contrattuale, ai sensi dell’art. 6, comma 2, TUIR, sarebbe stata esente da imposte dirette se trattenuta dal venditore.

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