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ILLEGITTIMO IL CONTRIBUTO PER IL PERMESSO DI SOGGIORNO

Illegittimo il contributo per il permesso di soggiorno

Annullata dal TAR Lazio la norma del decreto interministeriale che fissava un onere contributivo per il rilascio del permesso di soggiorno

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La CGIL e l’INCA hanno presentato ricorso al Tar del Lazio per chiedere l’annullamento del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministero dell’interno, del 6 ottobre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, concernente il "Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno". Il Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, con sentenza 24 Maggio 2016, n. 6095, ha annullato l’art. 1, comma 1, art. 2, commi 1 e 2, e l’art. 3 del decreto, in quanto si pone in contrasto con la Direttiva 2003/109 CE; nello specifico il decreto fissava  gli oneri contributivi per il rilascio del permesso di soggiorno nel modo seguente:

"a) Euro 80,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;

b) Euro 100,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;

c) Euro 200,00 per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti il permesso di soggiorno.

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