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LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO PER ASSENZE

Licenziamento illegittimo per assenze

Sentenza del Tribunale di Milano n. 26212 del 19 settembre 2015

Ascolta la versione audio dell'articolo
Nella  Ordinanza    n. 26212 del 19 Settembre 2015  il Tribunale di Milano
si è espresso in materia di assenze per malattia e licenziamento per giustificato motivo. In particolare è stato dichiarato illegittimo il licenziamento di un lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo (scarso rendimento)    basato sulle numerose assenze del lavoratore (808 assenze su 1500 giorni di lavoro) brevi e reiterate, costanti nel tempo e spezzettate. In particolare. I giudici di Milano hanno affermato che le ripetute assenze per malattia non legittimano il licenziamento per giustificato motivo oggettivo , se il datore di lavoro non prova che l’attività lavorativa svolta dal lavoratore nei  restanti giorni di presenza in azienda è completamente inutile per l’azienda a causa delle assenze.

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Commenti

Luigia Lumia - 01/10/2015

La sentenza è stata oggetto di commento e la trova a questo link con il testo allegato il testo integrale. Il commento è venduto sia singolo o in abbonamento. [Assenze e licenziamento - Tribunale Milano n.26212/15 - Commento alla ordinanza del Tribunale di Milano n. 26121 del 19.9.2015 in tema di assenze per malattia e licenziamento per giustificato motivo](http://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/26855-assenze-e-licenziamento-tribunale-milano-n26212-15.html)

Marco Angelo Zimmile - 01/10/2015

A parte il fatto che lo scarso rendimento è licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo (come da Cassazione 14310/2015) sarebbe interessante conoscere i dettagli del caso, anche in virtù di altre sentenze della Cassazione le quali dicono tutt'altro...

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