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REGIME DEI MINIMI POSSIBILE ANCHE PER CHI HA INIZIATO NEI PRIMI 2 MESI DEL 2015

2 minuti, Redazione , 24/07/2015

Regime dei minimi possibile anche per chi ha iniziato nei primi 2 mesi del 2015

Per esprimere l'opzione per il regime dei minimi, chi ha iniziato l'attività tra il 1° gennaio ed il 28 febbraio 2015 dovrà rettificare i documenti entro il 22 agosto o al massimo entro la prima liquidazione Iva successiva e poi indicare l'opzione in sede di UNICO 2016

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Come noto, dal 1° gennaio 2015, il nuovo regime forfetario introdotto dalla Legge di stabilità 2015 ha sostituito tutti i regimi fiscali di favore in vigore al 31 dicembre 2014. Tuttavia, sono state previste due deroghe che riguardano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile ed i lavoratori in mobilità:
  • la prima (contenuta nella stessa Legge di Stabilità 2015) che ha consentito, a coloro che applicavano tale regime al 31 dicembre 2014, di continuare ad avvalersene fino al compimento dei 5 anni di attività o, alternativamente, del 35° anno di età;
  • la seconda eccezione (sopraggiunta dal 1° marzo 2015 con l'entrata in vigore della Legge n. 11/2015 di conversione del Decreto "milleproroghe" - D.L. n. 192/2014,) consente l’applicazione del regime anche ai soggetti, in possesso dei requisiti, che intraprendono un’attività di impresa, arte o professione nel 2015.
Chi ha iniziato l'attività tra il 1° gennaio 2015 ed il 28 febbraio 2015, quindi, ha scelto il proprio regime fiscale senza sapere che si sarebbe riaperta la possibilità di accedere ai minimi, sicuramente più conveniente del nuovo regime forfetario. Di qui, il chiarimento giunto dalle Entrate con la Risoluzione n. 67/E di ieri 23 luglio 2015, nella quale è stato precisato che, sebbene l’applicazione del regime fiscale di vantaggio debba derivare da una specifica scelta del contribuente, in base al D.P.R. n. 442/1997 comunque l’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono dai comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. Pertanto, ai fini della validità dell’opzione, rileva il comportamento concludente tenuto dal contribuente fin dall’inizio dell’anno ed il contribuente è poi tenuto a comunicare l’opzione effettuata nella prima dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata. Di conseguenza, il contribuente che non abbia potuto manifestare nel modello di inizio attività A/7 l’opzione, potrà comunque avvalersene dandone comunicazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2015 (UNICO 2016), allegando il modello relativo alle opzioni predisposto per la dichiarazione Iva e questo vale anche per coloro che hanno iniziato la nuova attività nel 2015 prima del 1° marzo 2015. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della Risoluzione (quindi, entro il 22 agosto) o eventualmente entro la liquidazione Iva successiva, se la stessa cade dopo tale termine, il contribuente può apportare le rettifiche degli eventuali documenti emessi con Iva.
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