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RINNOVO CONTRATTI A TERMINE: SI CONTEGGIANO ANCHE QUELLI DECADUTI

Rinnovo contratti a termine: si conteggiano anche quelli decaduti

Il Tribunale di Brescia con sentenza 391/2015 converte a tempo intederminato un rapporto di lavoro a termine anche se i primi contratti non sono più impugnabili

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Nella valutazione del numero massimo di contratti a termine stipulabili, con un lavoratore, pena nullità,
il giudice può considerare anche i contratti non più impugnabili . Questa la decisione del Tribunale di Brescia nella sentenza n. 391, pubblicata il 18 giugno 2015 che ha accolto il ricorso di un lavoratore ed ha cosi accertato la conversione del rapporto di lavoro, prorogato più volte per più di 36 mesi, in contratto di lavoro a tempo indeterminato, indipendentemente dal fatto che alcuni di essi non fossero più impugnabili per decadenza dei termini.
Il fatto riguardava un lavoratore dipendente di una agenzia di lavoro interinale che aveva richiesto la nullità dei contratti a termine stipulati tra il 2006 al 2014 sia per carenza della causale che per rinnovi successivi di durata complessiva superiore ai 36 mesi previsti dall’art. 22 del D.lgs 276/03 allora vigente .
La  sentenza specifica che la nullità di tali contratti è però parziale in quanto non possono essere considerati ai fini della decorrenza temporale del contratto a tempo indeterminato stabilito dalla sentenza.

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