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IRES, I CHIARIMENTI SULL'ADDIZIONALE PER BANCHE, FINANZIARIE E ASSICURAZIONI

Ires, i chiarimenti sull'addizionale per banche, finanziarie e assicurazioni

I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sull'addizionale Ires dell'8,5% introdotta a carico dei soggetti che operano nel settore bancario, finanziario e assicurativo

Ascolta la versione audio dell'articolo
L'Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 15/E pubblicata ieri 5 giugno 2014, fa il punto sulla nuova addizionale all'Ires dell’8,5% per il settore bancario e assicurativo introdotta dal D.L. n. 133/2013. Il documento di prassi precisa quali sono i destinatari della maggiorazione Ires e ne chiarisce le modalità di calcolo con esempi e tabelle esplicative. L’addizionale è applicabile una tantum sui redditi prodotti nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 e sono soggetti ad essa non solo gli istituti di credito, ma anche tutti i soggetti creditizi e finanziari (come individuati dall’articolo 1 del D. Lgs. n. 87/1992), quali ad esempio le società di gestione comune dei fondi di investimento mobiliare, le capogruppo di gruppi bancari, le società di intermediazione mobiliare (SIM), gli esercenti attività di intermediazione finanziaria, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le società finanziarie (articolo 59, comma 1, lettera b, del TUB). In relazione al periodo d’imposta 2013, tutti i soggetti Ires, esclusi quelli operanti nel settore creditizio e assicurativo, devono versare gli acconti Ires/Irap nella misura del 102,5%. La percentuale è, invece, stabilita nella misura del 130% per gli enti creditizi e finanziari.

Tag: DETERMINAZIONE IMPOSTA IRES DETERMINAZIONE IMPOSTA IRES BANCHE, IMPRESE E ASSICURAZIONI BANCHE, IMPRESE E ASSICURAZIONI

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