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PER GUIDARE LO SCUOLABUS OBBLIGATORIO IL CERTIFICATO PENALE

4 minuti, Redazione , 27/03/2019

Per guidare lo scuolabus obbligatorio il certificato penale

Le norme e la prassi a protezione dei minori: costi del certificato penale, obbligatorio dal 7 aprile 2014, tornato alla ribalta con il terribile attentato allo scuolabus.

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Il recente attentato a danno di uno scuolabus che ha fatto rischiare una strage riporta alla ribalta una norma presente  dal 2014 la cui applicazione o mancata applicazione è oggi oggetto di indagine .
Infatti  l'art. 2 del D.Lgs. 04 marzo 2014, n. 39  aveva  stabilito che dal 6 aprile 2014, i candidati allo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che prevedano il contatto diretto e regolare con minori  dovevano  presentare al datore di lavoro il certificato penale del casellario giudiziale , al fine di verificare l'assenza di condanne per prostituzione e pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale e adescamento minori, ovvero di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti con minori. 
Il ministero della Giustizia ha successivamente emanato due note di chiarimenti a seguito delle difficoltà   nell'applicazione. Nella prima nota si chiarisce che " l’obbligo di presentazione del certificato penale trova applicazione solo ed esclusivamente con riferimento ai rapporti di lavoro definiti, in relazione ai quali, cioè, il soggetto che si avvale dell’opera di terzi assume a tutti gli effetti la qualità di “datore di lavoro”.
Nella seconda   si specifica anche che "nella fase di prima applicazione della nuova  normativa, possano verificarsi inconvenienti organizzativi, si ritiene che, fatta la richiesta di certificato al Casellario, il datore di lavoro possa  procedere all’acquisizione di una dichiarazione del  lavoratore sostitutiva di certificazione ".  
Dall’obbligo di verifica, sono esclusi :
  • i dirigenti,
  • i responsabili,
  • i preposti e le figure che sovraintendono all’attività svolta dall’operatore diretto che, come tali, possono avere un contatto solo occasionale con i minori.

Di fatto si tratta di un adempimento a carico del datore di lavoro che ha obbligo di richiederlo a ogni canditato ad assunzione .In caso d’inosservanza dell’obbligo di richiesta del certificato del casellario giudiziale, il datore di lavoro è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 15.000.

Va specificato che l'adempimento è indirizzato  alle sole attività professionali che abbiano come destinatari diretti i minori e cioè quelle che implichino un contatto necessario ed esclusivo con una platea di minori (ad esempio insegnanti di scuole pubbliche e private, conducenti di scuolabus, animatori turistici per bambini/ragazzi, istruttori sportivi per bambini/ragazzi, personale addetto alla somministrazione diretta di pasti all'interno di mense scolastiche ecc.).

Rimangono pertanto al di fuori della previsione normativa quelle attività  rivolte ad una utenza indifferenziata.
In sintesi,
1. l’obbligo  riguarda esclusivamente i nuovi rapporti di lavoro (non si applica ai rapporti di lavoro in essere già alla data dell'entrata in vigore );
2. l’obbligo si applica anche alle collaborazioni di natura autonoma;
3. l’obbligo non riguarda i rapporti di volontariato;
4. non vi è obbligo di richiedere il certificato nei rapporti di lavoro domestici (es. baby sitter);
5. le agenzie di somministrazione rientrano tra i datori di lavoro obbligati all’adempimento legislativo;
6. l’obbligo non riguarda i dirigenti, i responsabili, preposti e tutte quelle figure che sovraintendono alla attività svolta dall’operatore diretto, che possono avere un contatto solo occasionale con i minori;
7. l’obbligo sussiste soltanto nelle attività che implicano un contatto necessario ed esclusivo con una platea di minori. Restano esclusi quelle attività che non hanno una platea di destinatari preventivamente determinabile, in quanto rivolte ad una utenza indifferenziata;
8. in carenza della certificazione è comunque possibile impiegare il lavoratore sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da esibire agli organi di vigilanza.

Il certificato ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio.

In merito il Ministero della Giustizia, con la circolare del 24 luglio 2014 aveva anche informato circa  le modifiche tecniche al SIC (Sistema Informativo del Casellario) che consentono agli uffici locali di produrre un certificato secondo le disposizioni contenute nell’art. 25-bis del D.P.R. 313/2002, c.d. T.U. del casellario.
Le sanzioni interdittive  al lavoro con minori   che vengono citate nel sertificato sono:
- la pena accessoria dell’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori (artt. 609-nonies 2° comma c.p., 600-septies 2° comma c.p.);
- la misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori (art. 609-nonies 3° comma c.p.).

Si ricorda anche che il Certificato penale  va richiesto dal datore di lavoro   solo quando si intenda stipulare un contratto di lavoro e non quando ci si avvalga di semplici forme di collaborazione. La richiesta non va ripetuta alla scadenza della validità del certificato e non va presentata per le persone già impiegate alla data di entrata in vigore della normativa (6 aprile 2014). La richiesta va presentata dal datore di lavoro, munito di documento di riconoscimento in corso di validità, o da persona da lui delegata, utilizzando apposito modello, c.d. Modello 3bis.

I costi  per i datori di lavoro privati sono i seguenti:
- 1 marca da bollo da 16 euro;
- 1 marca per diritti da 7,36 euro se il certificato è richiesto con urgenza;
- 1 marca per diritti da 3,68 euro se il certificato è richiesto senza urgenza
(Vi sono  casi di esenzione dal bollo sono elencati nel d.p.r. 642/72, tabella allegato B.)

Certificato penale richiesto dal datore di lavoro pubblico:
Il certificato penale deve essere richiesto dalle pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi per gli stessi fini descritti per il datore di lavoro privato e sempre nel caso in cui si intenda instaurare con la persona un rapporto di lavoro di tipo contrattuale.La richiesta va effettuata tramite il modello n. 6A.
Il costo del certificato è gratuito.

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