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CONCILIAZIONE E LICENZIAMENTO: LE AGENZIE INTERINALI NON SONO ESONERATE

1 minuto, Redazione , 26/09/2013

Conciliazione e licenziamento: le agenzie interinali non sono esonerate

In un interpello del 20 settembre il Ministero chiarisce che la conciliazione si applica ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo

Ascolta la versione audio dell'articolo
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 27 del 20 settembre 2013, ha risposto ad un quesito dell'ASSOSOM (Associazione Italiana delle Agenzie per il Lavoro), in merito all’applicazione della disposizione di cui all’art. 7 della L. 604/1966, così come modificata dall’art. 1, comma 40, della L. 92/2012, c.d. Riforma Fornero, concernente la disciplina della procedura obbligatoria di conciliazione in caso di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo anche nell’ipotesi in cui il licenziamento in questione venga effettuato da una agenzia di somministrazione nei confronti sia dei propri dipendenti “diretti” che di quelli inviati in missione presso diverse imprese utilizzatrici aventi sedi dislocate nell’ambito del territorio nazionale. Il Ministero ha rilevato che non risultano disposizioni che consentano di ritenere esonerate le agenzie di somministrazione dalla disciplina in questione. Di conseguenza, l'art. 7 della L. 604/1966 trova pertanto applicazione anche nel caso in cui il datore di lavoro che procede al licenziamento per giustificato motivo oggettivo sia una agenzia; ciò, evidentemente, qualora sussistano i requisiti dimensionali come sopra individuati e qualora trattasi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, realizzabile nei confronti dei dipendenti dell'agenzia assunti a tempo indeterminato, siano essi alle dirette dipendenze dell'agenzia o inviati in missione nell’ambito di un contratto di somministrazione.

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