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DANNO DA DEMANSIONAMENTO: ONERE DELLA PROVA SUL LAVORATORE

Danno da demansionamento: onere della prova sul lavoratore

Nella sentenza 17879/2013 la Cassazione ribadisce il concetto già espresso recentemente per cui il danno non patrimoniale e il conseguente risarcimento non sono effetti automatici di ogni demansionamento

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La Cassazione  civiile, sez. lav., 18 luglio 2013, n. 17879 ha stabilito che, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio - dall'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Orientamento già espresso nella sentenza 14214/2013
Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore l'onere  non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova - art. 2697 c.c. - del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale.

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