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CURE MEDICHE A EXTRACOMUNITARI ANCHE NON IN REGOLA CON IL PERMESSO DI SOGGIORNO

Cure mediche a extracomunitari anche non in regola con il permesso di soggiorno

Cassazione, sentenza n. 14500/2013: garanzia di cure mediche per malattia e infortuni anche continuative vanno assicurate al cittadino extracomunitario e impediscono l'espulsione in caso di pericolo di vita

Ascolta la versione audio dell'articolo
La Cassazione civle  sez. lavoro con snetenza de, 10 giugno 2013, n. 14500 ha affermato che l'art. 35, 3° comma del D. Lgs. n. 286 del 1998 dispone che ai cittadini stranieri presentì sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio. In particolare, sono garantiti (lettera e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive. La presente pronuncia, uniformandosi a precedenti sentenze (Cass. civ., n. 7615 del 2011 con riferimento alla terapia retrovirale somministrata a cittadino tunisino affetto da sindrome di HIV), nell'affermare che la garanzia del diritto fondamentale alla salute del cittadino straniero che comunque sì trovi nel territorio nazionale, impedisce l'espulsione nei confronti di colui che dall'immediata esecuzione del provvedimento potrebbe subire un irreparabile pregiudizio, dovendo tale garanzia comprendere non solo le prestazioni di pronto soccorso e di medicina d'urgenza ma anche tutte le altre prestazioni essenziali per la vita.

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