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COMPENSI AMMINISTRATORI, SIMMETRIA TRA DEDUZIONE E TASSAZIONE

Compensi amministratori, simmetria tra deduzione e tassazione

Per i soggetti Ires i compensi erogati agli amministratori sono deducibili in capo alla società e tassabili in capo al percettore al momento in cui avviene l’erogazione

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I compensi che la società remunera ai liquidatori e agli amministratori sono deducibili in capo alla società e oggetto di tassazione in capo al percettore nell’anno in cui vengono pagati. Per i soggetti Ires, infatti, non si applicano le disposizioni del Tuir, articoli 60 e 8, previste per l’imprenditore individuale. Questo è quanto l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato nella risoluzione n. 113/E del 31.12.2012 in tema di compensi agli amministratori, argomento oggetto di molti interventi in giurisprudenza negli ultimi anni. In sede di controllo, tuttavia, la deduzione potrebbe essere disconosciuta se i compensi dovessero risultare “insoliti, sproporzionati o strumentali all’ottenimento di indebiti vantaggi”. L’Agenzia ricorda che vale il criterio di cassa allargato per cui sarà possibile dedurre dal reddito 2012 gli importi erogati entro il 12.1.2013.

Tag: SOCIETÀ DI CAPITALI E DI PERSONE SOCIETÀ DI CAPITALI E DI PERSONE DETERMINAZIONE IMPOSTA IRES DETERMINAZIONE IMPOSTA IRES

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