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PREMIO INAIL CORRISPOSTO AL LAVORATORE A CHIAMATA ANCHE SE NON C’È CHIAMATA

Premio Inail corrisposto al lavoratore a chiamata anche se non c’è chiamata

A seguito delle modifiche apportate dalla Riforma del Lavoro alla Legge Biagi, il premio Inail va corrisposto al lavoratore “a chiamata” anche in assenza di chiamata

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Inail, con la Circolare n. 64 di ieri 27 novembre, ha precisato che, per i lavoratori “a chiamata” occupati in prestazioni lavorative nel fine settimana nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali, il premio Inail deve essere pagato sull’indennità di disponibilità, anche in assenza della chiamata. Il chiarimento è una diretta conseguenza di una delle modifiche apportate dalla Riforma del Lavoro (Legge n. 92/2012) alla legge Biagi (D. Lgs. n. 276/2003). Quest’ultima, infatti, prevedeva la corresponsione del premio solo in caso di chiamata del lavoratore.

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Tag: INAIL INAIL

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Commenti

Aldo Cecchetti - 28/11/2012

Il titolo, così come il sottotitolo, appaiono inesatti e fuorvianti. Il premio di che trattasi, infatti, deve essere corrisposto - da parte del datore di lavoro - non certo al lavoratore, bensì all'Inail. La circolare Inail, del resto, indica solo la misura sulla quale il premio deve essere calcolato.

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