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DETASSAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITÀ: NUOVI CHIARIMENTI DALL’AGENZIA

Detassazione premi di produttività: nuovi chiarimenti dall’Agenzia

Detassazione premi di produttività 2011, l’accordo può essere non scritto

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Con la Circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011, l’Agenzia delle Entrate e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali hanno fornito, in forma congiunta, importanti chiarimenti relativi all’applicazione, anche per il 2011, della detassazione fiscale del 10% sulle retribuzioni legate ad incrementi di produttività. Per il periodo d’imposta 2011, il D.L. n. 78/2010 prevede infatti l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% entro il limite complessivo di 6.000 euro, in favore dei lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore all’importo di 40.000 euro, se sono erogati in base ad accordi collettivi territoriali o aziendali. La circolare precisa che non è necessario che tali accordi siano “cristallizzati” in un documento cartaceo: sarà il datore di lavoro ad attestare, nel Modello Cud rilasciato ai dipendenti, che tali somme siano state erogate in attuazione di uno specifico contratto o accordo e che siano legate all’incremento della produttività. Se sarà richiesto, il datore dovrà fornire prova dell’esistenza di tale accordo.

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