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PERTINENZE SEMPRE AL 4%

Pertinenze sempre al 4%

Sui nuovi acquisti spettano i benefici anche se il rogito è precedente al 1982

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Con la circolare n. 31/E del 7 giugno 2010, l’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni dubbi interpretativi sull’applicazione delle agevolazioni “prima casa”. In particolare, la circolare ammette l’agevolazione per le nuove pertinenze e gli ampliamenti, anche se riferiti a immobili acquistati ante 1982. Inoltre, nel caso di rivendita di un immobile prima che siano trascorsi cinque anni e di acquisto, entro l’anno successivo, di altra casa da adibire ad abitazione principale, non si decade dai benefici fruiti in relazione al primo alloggio.

Tag: ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI REDDITI PERSONE FISICHE 2025 REDDITI PERSONE FISICHE 2025

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