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COLLABORAZIONE VOLONTARIA REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO: PRONTO IL MODELLO

3 minuti, 04/06/2018

Collaborazione volontaria redditi prodotti all'estero: pronto il modello

Monitoraggio fiscale: ecco il Modello per regolarizzare attività o somme detenute all'estero, di contribuenti rientrati in Italia dopo aver lavorato all'estero

Forma Giuridica: Normativa - Provvedimento
Numero 110482 del 01/06/2018
Fonte: Agenzia delle Entrate
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Approvato il modello per la richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all’estero derivanti dallo svolgimento di lavoro dipendente o lavoro autonomo effettuato all’estero, di cui all'art 5-septies del decreto legge 148/2017, Collegato alla Finanziaria 2018 (cd. collaborazione volontaria per l’emersione di redditi prodotti all’estero).

Il Modello con relative istruzioni è stato approvato con Provvedimento del 1° giugno 2018 n. 110482.

In particolare la disposizione consente l’emersione delle attività depositate e delle somme detenute su conti correnti e libretti di risparmio all’estero, in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all’art. 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, da parte di contribuenti persone fisiche fiscalmente residenti in Italia e rientrati in Italia dopo aver svolto in via continuativa all’estero, in quanto iscritti all’AIRE o frontalieri, attività di lavoro autonomo o dipendente.

Tramite la procedura è quindi possibile regolarizzare tutte le attività estere di natura finanziaria, detenute nello stato estero ove veniva prestata in via continuativa l’attività di lavoro dipendente o autonomo, per le quali sussistono gli obblighi dichiarativi ai fini del monitoraggio fiscale. Per individuare le attività estere di natura finanziaria che possono essere regolarizzate, può farsi riferimento alle istruzioni di compilazione del quadro RW dei modelli dichiarativi delle persone fisiche, a cui il provvedimento rinvia.

Rientrano nella procedura di regolarizzazione anche le attività e le somme derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello stato estero di prestazione dell’attività lavorativa in via continuativa da parte dei soggetti di cui sopra, purché tali somme abbiano generato attività finanziarie detenute nel medesimo Stato estero non dichiarate ai fini del monitoraggio fiscale.

Restano invece esclusi dalla procedura di regolarizzazione gli investimenti patrimoniali, tra cui gli immobili.

I soggetti ammessi

Possono usufruire di tale normativa i soggetti: 

  • residenti fiscali in Italia, ovvero i loro eredi, in precedenza residenti all’estero, iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE);
  • oppure che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zona di frontiera o in Paesi limitrofi.

Modalità di presentazione

Il modello contenente la richiesta di accesso può essere presentato all’Agenzia delle entrate fino al 31 luglio 2018, in via telematica, direttamente (se si è abilitati a Entratel o Fisconline), o tramite un soggetto incaricato, utilizzando l’apposito software disponibile sul sito dell’Agenzia.

L’istanza si considera presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate. La prova della presentazione è costituita dalla comunicazione della stessa Agenzia attestante l’avvenuta ricezione.

L’istanza si considera presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate, e la prova della presentazione è costituita dalla comunicazione della stessa Agenzia attestante l’avvenuta ricezione.

Ai fini della regolarizzazione delle somme illecitamente detenute all’estero, anche ai fini delle imposte sui redditi, è necessario procedere al versamento del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi. Qualora a tale data il valore o la giacenza siano pari o inferiori a zero, ai fini della determinazione degli importi dovuti si prende a riferimento il 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente al 2016 con valore e giacenza superiori a zero.

Il pagamento di quanto dovuto deve essere effettuato entro il 30 settembre 2018, senza avvalersi della compensazione, oppure può essere ripartito in tre rate mensili di pari importo, in tal caso, il pagamento della prima rata deve essere effettuato comunque entro il 30 settembre 2018 e le successive rate dovranno essere maggiorate di un importo a titolo di interessi, calcolato al saggio legale attualmente in vigore e pari allo 0,3 per cento annuo.

Il perfezionamento della procedura avviene con il pagamento integrale di quanto dovuto.

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Scarica il Modello con relative istruzioni.
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Allegato

Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 01.06.2018 n. 110482
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