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BENEFICI PER IL GASOLIO DA AUTOTRAZIONE DEL II° TRIMESTRE 2015

2 minuti, 08/07/2015

Benefici per il gasolio da autotrazione del II° trimestre 2015

La dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali sul gasolio per uso autotrazione deve essere presentata entro il 31 luglio 2015; Nota delle Dogane del 23.06.2015


Numero 71811 del 23/06/2015
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Scade il 31 luglio il termine entro il quale gli autotrasportatori dovranno presentare la dichiarazione per fruire dei benefici sui consumi di gasolio effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno 2015 per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto, questo quanto precisato dall'Agenzia delle Dogane con Nota n. 71811/RU del 23 giugno 2015.
 
Sul sito Internet di questa Agenzia, all’indirizzo www.agenziadogane.gov.it (Dogane – In un click – Accise – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2015) è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al secondo trimestre 2015.
Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., per il quale si rinvia al paragrafo V), si rammenta che il contenuto della dichiarazione di consumo presentata in forma cartacea e resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da consegnare unitamente alla medesima dichiarazione.
 
Importo rimborsabile
In attuazione dell’art. 61, comma 4, del D.L. n. 1/2012, tenuto conto dei rimborsi riconosciuti in ragione dei precedenti aumenti dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, si evidenzia che la misura del beneficio riconoscibile è pari a:
- € 214,18609 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno 2015.
 
Per la fruizione dell’agevolazione con il Modello F24 deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740, per il cui utilizzo si rinvia a quanto comunicato con la nota RU-57015 del 14.05.2015.
Per l’accreditamento su conto corrente in altro Stato dell’U.M.E. è richiesta l’indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number).
 
I soggetti che possono usufruire dell’agevolazione sono:
a) gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
b) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
c) le imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285, le imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997, le imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009;
d) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

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Tag: ACCISE ACCISE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE

Allegato

Nota Agenzia delle Dogane n. 71811/RU del 23 giugno 2015
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