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SPESE MEDICHE

2 minuti, 26/01/2007

Spese mediche

Agenzia delle Entrate - Risoluzione del 26/01/2007 n. 11

Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero 11 del 26/01/2007
Fonte: Agenzia delle Entrate
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OGGETTO:

Consulenza giuridica-IRPEF - Acquisto materassi, spettanza detrazione per spese sanitarie - Quesito Federazione Alfa-arredo Con la nota in oggetto Codesta Federazione ALFA di categoria ha chiesto alla scrivente di chiarire quando e a quali condizioni i materassi possono essere considerati protesi ai sensi del D.M. n. 332 del 27 agosto 1999, al fine di fruire della detrazione per spese sanitarie, di cui all'art. 15, comma 1, lettera c) del TUIR, e di specificare quale è la documentazione che il contribuente deve possedere per poter fruire legittimamente del beneficio.

Al riguardo, si fa presente che, ai fini dell'individuazione delle spese sanitarie per le quali spetta la detrazione, di cui al richiamato art. 15, comma 1, lettera c) del TUIR, l'Amministrazione Finanziaria ha chiarito, con la circolare n. 25 del 6 febbraio 1997, che ove risulti dubbio l'inquadramento di una spesa in una delle tipologie elencate nell'art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR, occorre fare riferimento ai provvedimenti del Ministero della sanità che contengono l'elenco delle specialità farmaceutiche, delle protesi e delle prestazioni specialistiche.

Per quanto in particolare riguarda le protesi, si segnala che il D.M. n. 332 del 27 agosto 1999, emanato dal Ministero della sanità, elenca, nell'allegato 1 (nomenclatore tariffario delle protesi), tra le prestazioni di assistenza protesica, erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale, gli ausili antidecubito, nei quali rientrano anche i materassi e le traverse antidecubito. In particolare il decreto fa riferimento agli"ausili antidecubito idonei all'utilizzo su letti normali od ortopedici (materassi) oppure su materassi normali od antidecubito (traverse)".

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche degli ausili in discorso, il decreto specifica che gli stessi devono essere costituiti da materiali o sistemi diversi atti ad assicurare l'ottimizzazione delle pressioni di appoggio per limitare i rischi di occlusione capillare prolungata in soggetti a mobilità ridotta, al fine di garantire livelli differenti di prevenzione o terapia, direttamente relazionabili alle differenti patologie.

Ne consegue che relativamente ai materassi, l'acquisto può essere assistito dalla detrazione per spese sanitarie solo se i materassi stessi presentino le caratteristiche tipologiche sopra richiamate, atte a consentire la riconduzione alla categoria dei materassi antidecubito. Per quanto riguarda la documentazione necessaria per fruire della detrazione in oggetto si fa presente che in linea generale occorre che il contribuente sia in possesso della prescrizione del medico. Peraltro, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la necessità per la quale è stato acquistato l'ausilio, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

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