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AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE TESSILE - TREMONTI TESSILE

2 minuti, 14/12/2010

Agevolazioni per il settore Tessile - Tremonti Tessile

Detassazione degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari (settore tessile) e i chiarimenti dell'Agenzia con Circolare del 14/12/2010 n. 57

Forma Giuridica: Prassi - Circolare
Numero 57 del 14/12/2010
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo
Sono stati forniti ulteriori chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate (Circolare del 14/12/2010 n. 57) in merito alle modalità di fruizione dell'agevolazione prevista per le imprese del settore tessile che producono campionari e prototipi (Tremonti-quater).
Con la presente circolare sono esaminate le novità apportate dalla legge di conversione (legge 22 maggio 2010, n. 73), rinviando, per quanto non innovato, alla circolare n. 22/E del 29 aprile 2010, con la quale sono stati forniti i primi chiarimenti in merito all’applicazione dell’agevolazione.

Il principale chiarimento riguarda il requisito della territorialità.

L’originaria formulazione del decreto considerava agevolabile il valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari fatti dai soggetti beneficiari nel periodo d’imposta di applicazione della misura. La legge di conversione ha introdotto al comma 2 dell’articolo 4 del decreto una limitazione di carattere territoriale, precisando che il valore degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo è agevolabile se le attività sono finalizzate alla realizzazione di campionari nell’Unione europea.

La norma pone un limite di carattere territoriale esclusivamente in riferimento alla fase della realizzazione del campionario, ma non anche alle precedenti fasi di ricerca e di ideazione estetica nonché di realizzazione dei prototipi.

La suddetta fase di realizzazione del campionario, quindi, deve essere effettuata in strutture produttive o sedi, principali o secondarie, situate nel territorio di uno degli Stati membri dell’Unione europea.
Tale principio si applica sia nell’ipotesi in cui il soggetto beneficiario realizzi in proprio il campionario, sia nell’ipotesi in cui il soggetto beneficiario commissioni la fase di realizzazione del campionario a terzi.
In questa seconda ipotesi, in particolare, la suddetta condizione si intende rispettata nella misura in cui il soggetto, cui la realizzazione del campionario è commissionata, svolga la suddetta fase in strutture o sedi localizzate nell’Unione europea, prescindendo dalla residenza fiscale dello stesso.

Per l’applicazione della condizione territoriale è necessario distinguere tra i soggetti individuati dal decreto e i soggetti cui l’agevolazione è stata estesa dalla legge di conversione.

Per i soggetti che svolgono attività produttive di reddito di impresa classificabili nelle divisioni 13 e 14 della tabella ATECO 2007, individuati dal comma 2 dell’articolo 4 del decreto nell’originaria formulazione (cfr. par. 1 della circolare n. 22/E del 2010), la limitazione territoriale opera con riferimento agli investimenti effettuati a decorrere dal 26 maggio 2010, data di entrata in vigore della legge di conversione.

Per i soggetti che svolgono attività produttive di reddito di impresa classificabili nella divisione 15 e nella sottocategoria 32.99.20 della divisione 32 (limitatamente alla “fabbricazione di bottoni”) della tabella ATECO 2007, cui l’agevolazione è stata estesa dalla legge di conversione, la limitazione territoriale opera con riferimento agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

Si precisa infine che, a prescindere dal regime contabile o fiscale adottato, i costi per cui il contribuente chiede l’agevolazione devono essere supportati da adeguata documentazione dalla quale risulti anche la loro imputabilità ad investimenti effettuati nell’Unione europea nei termini in precedenza specificati.

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Allegato

Circolare del 14/12/2010 n. 57
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