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CODICI TRIBUTO

2 minuti, 20/10/2006

Codici tributo

Agenzia delle Entrate - Risoluzione 20 ottobre 2006, n. 115

Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero 115 del 20/10/2006
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo

Oggetto:

Istruzioni operative sull'utilizzo dei codici-tributo per l'adeguamento agli studi di settore - Articolo 37, comma 3, decreto legge 4 luglio 2006, n. 223

Testo:

Si fa riferimento alla nota del....., con la quale la Confederazione Nazionale Alfa ha chiesto chiarimenti in merito al corretto utilizzo dei nuovi codici tributo per l'adeguamento agli studi di settore ai fini Irpef,Ires e Irap e delle Addizionali regionali e comunali all'Irpef istituiti rispettivamente con le risoluzioni ministeriali n. 104/E del 19 settembre 2006 e n. 108/E del 28 settembre 2006. In particolare, e' stato chiesto di conoscere se i nuovi codici tributo per l'adeguamento ai fini Irpef, Ires e Irap siano utilizzabili anche da parte dei soci di societa' di persone, dai collaboratori delle imprese familiari nonche' dai soci delle societa' di capitali che abbiano optato per il regime di trasparenza fiscale ai sensi dell'art. 115 ovvero dell'art. 116 del Testo Unico delle imposte sui redditi.

Inoltre, sempre in relazione al corretto uso dei codici tributo, e' stato chiesto di conoscere quale debba essere il codice tributo da utilizzare nell'ipotesi in cui un contribuente abbia utilizzato in compensazione nel mese di giugno 2006 un credito (es. di euro 500 ai fini Irpef) con altro debito d'imposta per l'intero importo.

Ritenendo di adeguarsi alle risultanze dello studio di settore, per il quale la dichiarazione dei redditi evidenzia un debito (es. pari a euro 300) e beneficiando della proroga del termine per l'adeguamento ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazione nella legge n. 248 del 4 agosto 2006, si chiede se il suddetto contribuente possa utilizzare il nuovo codice tributo per l'intero importo (di euro 800) o debba, invece, dividere i due importi versando con il nuovo codice tributo solo l'importo residuo (di euro 300) ai fini dell'adeguamento ed effettuando il ravvedimento operoso per l'omesso versamento del restante importo (di euro 500).

Tanto premesso, si rappresenta quanto segue. Relativamente al primo punto, si precisa che, ai fini dall'adeguamento da studi di settore secondo quanto previsto dal citato articolo 37, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, i nuovi codici tributo istituiti al fine di consentire i versamenti Irpef "4727", Ires "2119" e Irap "3811", devono essere utilizzati anche dai soci di societa' di persone, dai collaboratori delle imprese familiari e dai soci delle societa' di capitali che abbiano optato per il regime di trasparenza fiscale ai sensi dell'art. 115 ovvero dell'art. 116 del Testo Unico delle imposte sui redditi.

Relativamente al secondo punto, si precisa che, nell\'ipotesi prospettata, occorrera' utilizzare i nuovi codici tributo, con riguardo all'intero importo (nell'esempio di euro 800).

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