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GESTIONE SEPARATA DELL'I.N.P.G.I.

39 minuti, 06/03/2009

Gestione separata dell'I.N.P.G.I.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PREVIDENZA A FAVORE DEGLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Forma Giuridica: Normativa - Regolamento
Numero del 06/03/2009
Fonte: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
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GESTIONE SEPARATA DELL'I.N.P.G.I.
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PREVIDENZA A FAVORE DEGLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA.
Approvato con provvedimento del Ministero del Lavoro  di concerto con quello dell’Economia il 6 marzo 2009
(comprensivo della nuova normativa riguardante i co.co.co.)
 
TITOLO I
DEI SOGGETTI- DEI CONTRIBUTI - DELLE SANZIONI
=============================================

CAPO PRIMO
DEI SOGGETTI

Art. 1
Iscritti all'Istituto
1. I giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti negli appositi elenchi di categoria ed i praticanti giornalisti iscritti nell'apposito registro che esercitano attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione o che svolgono attività lavorativa di natura giornalistica nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, sono obbligatoriamente iscritti alla gestione previdenziale separata dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" - nel seguito denominato Istituto - Fondazione di diritto privato ai sensi del D.I. 24 luglio 1995, pubblicato sulla G.U. n. 234 del 6 ottobre 1995. Le predette categorie di lavoratori sono soggette al medesimo obbligo ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro subordinato.
2. E' inefficace a tutti gli effetti l'iscrizione all'Istituto di coloro che non siano iscritti all'Albo dei giornalisti, elenco dei professionisti e dei pubblicisti, tenuto dagli Ordini Regionali ed Interregionali nonché nel registro dei praticanti o la cui iscrizione sia nulla o sia stata annullata. In tal caso i contributi eventualmente versati sono restituiti dall'Istituto senza interessi.
3. Non comportano la perdita dell'anzianità di iscrizione i periodi di inattività professionale, purché sia mantenuta l'iscrizione all'Albo e al Registro e siano versati i relativi contributi soggettivi ed integrativi minimi all'Istituto.
4. Non costituiscono, inoltre, soluzione di continuità nell'iscrizione, anche in assenza di versamento di contributi e purché sia mantenuta l'iscrizione all'Albo ed al Registro, i periodi di inattività professionale dovuti ad inabilità, debitamente provata, per malattia o altre cause.
5. La cancellazione ovvero la radiazione dall'albo professionale e dal Registro comporta la perdita del diritto di iscrizione all'Istituto.
6. I giornalisti che esercitano attività  libero professionale e che hanno compiuto il 65° anno di età hanno facoltà di iscriversi alla gestione di cui al comma 1. Gli iscritti libero/professionisti che compiono il 65° anno di età senza avere maturato il diritto a pensione hanno facoltà di continuare a versare all'Istituto i contributi di cui all'art. 3 e seguenti.
7. I giornalisti che svolgono attività giornalistica, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, sono soggetti all’iscrizione all’Inpgi anche dopo aver maturato il sessantacinquesimo anno di età.
 
Art. 2

Modalità di iscrizione all'Istituto
1. Ai fini dell'iscrizione all'Istituto, i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, sono tenuti a presentare i seguenti documenti:
a)            certificato di nascita;
b)            certificato di residenza;
c)            stato di famiglia;
d)            codice fiscale;
e)            certificato di iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti, elenco professionisti o pubblicisti o al registro dei praticanti.
In luogo della predetta documentazione, è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva così come previsto dalla legge n. 15/67 e successive integrazioni e modificazioni.
2. L'iscrizione deve intervenire entro 30 giorni dalla sussistenza dei requisiti richiesti.
CAPO SECONDO
DELLA CONTRIBUZIONE RIGUARDANTE IL LAVORO LIBERO/PROFESSIONALE – DELLE SANZIONI E DELL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEL REDDITO PROFESSIONALE

Art. 3

Contributo soggettivo obbligatorio
1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto all'Istituto è pari al 10% del reddito professionale netto di lavoro autonomo prodotto nell'anno e risultante dalla relativa dichiarazione dei redditi, nonché dalle eventuali successive definizioni ai fini dell'Irpef secondo il disposto dell'art. 49 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il reddito di cui al comma 1 sottoposto a contributo non può comunque essere superiore al massimale di euro 68.172 ed è annualmente ed automaticamente rivalutato, in base alla variazione annua corrispondente all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall'Istat.
3.E' in ogni caso dovuto un contributo minimo annuo di euro 200,00. Per i giornalisti con un’anzianità di iscrizione all’Ordine professionale fino a cinque anni, il predetto contributo è pari a euro 70,00.
4. Agli iscritti alla Gestione Separata che lo richiedano espressamente è concessa la facoltà di versare, oltre al contributo soggettivo obbligatorio del 10%, una contribuzione soggettiva aggiuntiva la cui aliquota minima non può essere inferiore al 5%. L’opzione va espressa entro la fine di ogni anno solare.
5. Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale viene accreditato l’importo pari alla contribuzione soggettiva versata.
6. Il contributo minimo pari ad euro 70,00 è annualmente rivalutato in base alla variazione annua corrispondente all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’ISTAT.
Art. 4

Contributo integrativo
1. Gli iscritti all'Istituto di cui all'art. 1, comma 1, con esclusione dei Co.Co.Co., devono applicare una maggiorazione percentuale su  tutti i corrispettivi che concorrono a formare  il reddito imponibile dell'attività giornalistica autonoma di libera professione e devono versarne all'Istituto il relativo ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo.
2. La maggiorazione percentuale di cui al precedente comma  è fissata nella misura del due per cento ed è riscossa direttamente dall'iscritto medesimo  contestualmente al pagamento e previa evidenziazione del relativo importo sul  documento fiscale.
3. Il contributo integrativo non è soggetto a ritenuta di acconto Irpef e non concorre alla formazione del reddito imponibile.
4. I soggetti di cui al comma 1 sono annualmente tenuti a versare, come contributo integrativo obbligatorio minimo, un importo risultante dall'applicazione della percentuale di cui al comma 2 ad un reddito imponibile pari a euro 2.000,00. Per i giornalisti con un’anzianità di iscrizione all’Ordine professionale fino a cinque anni l’importo del predetto contributo risulta pari ad euro 20,00.
Art. 5
Variabilità dei contributi
1. La percentuale di cui all'art. 3, comma 1, nonché i contributi minimi soggettivi ed integrativi di cui agli artt. 3 comma 3 e 4 comma 4 possono essere variati ogni anno, nel rispetto della normativa vigente, con effetto dal 1° gennaio dall'anno successivo.
Art. 6

Pagamento dei contributi
1. I contributi minimi di cui agli artt. 3 comma 3 e 4 comma 4 sono pagati con versamento da eseguire entro il 30 settembre di ogni anno.
2. Le maggiori somme rispetto ai contributi minimi, in quanto dovute, devono essere versate in un'unica soluzione entro il mese di ottobre oppure in tre rate uguali e consecutive - di cui la prima entro la fine di ottobre, la seconda entro la fine di novembre e la terza entro la fine di dicembre - maggiorate di interessi pari al 5%. La percentuale è soggetta a variazioni in relazione all'andamento del tasso degli interessi legali.
3. L'Istituto provvede alla riscossione dei contributi soggettivi ed integrativi e, in genere, alla riscossione dei contributi insoluti, delle somme, sanzioni ed interessi di cui al presente Capo, avvalendosi delle procedure di legge.
4. Ai fini della riscossione l'Istituto potrà in ogni tempo avvalersi della conoscenza degli imponibili comunque legittimamente acquisita.
5. I tempi e i modi di pagamento e di riscossione possono essere modificati con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, previa delibera del Comitato Amministratore della gestione separata.
6. I contributi minimi ed a percentuale, soggettivi ed integrativi, sono dovuti dal 1° gennaio 1996.
Art. 7

Sanzioni per ritardo nel pagamento dei contributi
1. Il ritardo nel pagamento dei contributi di cui agli artt. 3, 4, 6 e 37 comporta l'obbligo del pagamento degli interessi di mora nella misura prevista dal tasso legale, con decorrenza dal giorno posteriore all'ultimo utile per il previsto pagamento e fino a quello dell'effettivo versamento.
2. Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione all'Istituto, di cui all'art.8, gli interessi di mora decorrono sulle maggiori somme dovute dal giorno in cui le medesime avrebbero dovuto essere versate.
3. Il ritardo nei pagamenti di cui ai precedenti commi, se superiore a 60 giorni, comporta inoltre una sanzione sul capitale non pagato nei termini pari al:
5% se il pagamento è effettuato tra il 61° e il 90° giorno dalla scadenza;
10% se il pagamento è effettuato tra il 91° e il 120° giorno dalla scadenza;
15% se il pagamento è effettuato dopo il 120° giorno dalla scadenza.
4. Il ritardo nel pagamento dei contributi, se conseguente ad indebiti versamenti effettuati da Committenti in favore di altro Ente previdenziale, comporta una sanzione pari alla rivalutazione del montante contributivo, prevista dal comma 4 dell'art. 21, da applicare sui contributi soggettivi dovuti, maggiorata di 1 punto percentuale.
5. Qualora l'importo della sanzione risulti superiore al 15% del capitale, l'iscritto ha facoltà di versare la minore somma.
Art. 8.

Obbligo di comunicazione del reddito professionale
e sanzioni nei casi di omessa, ritardata, o infedele comunicazione
1. Ai fini della quantificazione, da parte dell'Istituto, dei contributi dovuti, tutti i soggetti di cui all'art. 1, che svolgono attività giornalistica di natura libero professionale, devono comunicare all'Istituto entro il 31 luglio di ogni anno l'ammontare del reddito professionale di lavoro autonomo fiscalmente dichiarato  nell’anno stesso. La comunicazione deve essere trasmessa anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere l'indicazione del codice fiscale. Nel caso di omessa comunicazione dei redditi, l'Istituto quantificherà i contributi dovuti sulla base dei dati riferiti all'ultima dichiarazione reddituale in suo possesso, con riserva di effettuare conguagli.
2. Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell'anno di riferimento con l'indicazione dell'anno e dell'imponibile Irpef definito, l'imponibile complessivo ai fini dell'Irpef per l'anno di riferimento e, qualora esistente, il volume di affari ai fini dell'Iva.
3. In caso di morte dell'iscritto, la comunicazione di cui al primo comma relativa all'anno del decesso deve essere presentata dagli eredi entro due mesi dalla scadenza a carico dei medesimi per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Relativamente ad altre annualità anteriori al decesso, la comunicazione dovrà essere inoltrata dagli eredi entro due mesi dalla data in cui ne ricevono richiesta da parte dell'Istituto.
4. L'omessa, la ritardata o infedele comunicazione di cui ai commi precedenti comporta per questo solo fatto l'applicazione di una sanzione pari al:
5%, del contributo soggettivo minimo, se la comunicazione viene trasmessa entro 30 giorni dalla scadenza del termine;
10%, se viene trasmessa tra il 31° giorno ed il 60°;
15%, se viene trasmessa tra il 61° giorno ed il 90°;
20%, se viene trasmessa dopo il 90° giorno.
5. Le comunicazioni devono essere redatte obbligatoriamente secondo le modalità previste dall'Istituto.
6. I Consigli degli Ordini devono comunicare all'Istituto, entro il mese di giugno di ciascun anno, le intervenute variazioni agli albi professionali e al registro dei praticanti.
7. L'Istituto ha la facoltà di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta o di reversibilità, all'atto della domanda di pensione, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate all'Istituto e le dichiarazioni annuali dei redditi, limitatamente agli ultimi cinque anni.
8. L'Istituto può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti, degli interessi e delle somme dovute a titolo di sanzioni, mediante ruoli compilati e resi esecutivi dall'Istituto e consegnati al concessionario per la relativa riscossione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24, comma 3, della legge n. 449/97.
Art. 9

Prescrizione dei contributi
1. La prescrizione dei contributi dovuti all'Istituto  in forza delle norme contenute nel presente Capo e nel successivo Capo terzo, e degli accessori, ivi comprese le sanzioni, interviene con il decorso di cinque anni.
2. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni, dovuti ai sensi del presente Capo, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione all'Istituto, da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui al precedente art. 8.
Art. 10

Restituzione dei contributi
1. Coloro che al compimento dell'età pensionabile cessino o abbiano cessato per qualsiasi motivo dall'iscrizione alla gestione senza aver maturato almeno cinque anni di contribuzione utile per il diritto a pensione di vecchiaia di cui al successivo art. 20 possono chiedere la restituzione dei contributi versati.
2. Le somme rimborsabili sono pari ai contributi soggettivi versati, maggiorati degli interessi legali.
3. Qualora, posteriormente alla liquidazione di cui al presente articolo, commi 1 e 2, abbia nuovamente luogo l'iscrizione all'Istituto, all'interessato è riconosciuta la facoltà di restituire entro sei mesi dalla nuova iscrizione l'importo liquidato maggiorato degli interessi legali, al fine di ricostituire la pregressa posizione assicurativa.
4. Se l'iscritto, nonostante l'ulteriore versamento dei contributi, non consegue almeno cinque anni di contribuzione utile per il diritto a pensione, l'importo complessivo versato gli sarà corrisposto con l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, commi 1 e 2.

 
 
CAPO TERZO
Della contribuzione e delle sanzioni  riguardanti
le Collaborazioni Coordinate e Continuative
Art. 11
Collaborazioni coordinate e continuative
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 i committenti sono tenuti a versare mensilmente alla Gestione separata dell’Inpgi i contributi assicurativi in favore dei giornalisti che svolgono attività lavorativa di natura giornalistica nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. La denuncia dei compensi ed i versamenti dei contributi – anche per la quota a carico del giornalista - devono essere eseguiti entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione del pagamento.
Art. 12
Aliquote contributive e ripartizione dell’onere
1. L’aliquota contributiva da applicare sui compensi dovuti ai giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, che non risultino assicurati contestualmente presso altre forme obbligatorie e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono così stabilite:
  • dal 1° gennaio 2009: 18,75%
  • dal 1° gennaio 2010: 23,40%
  • dal 1° gennaio 2011: 26,00%
2. In aggiunta ai contributi di cui sopra è dovuto un ulteriore contributo pari allo 0,72%, destinato al finanziamento dell’indennità di maternità, del congedo parentale, dell’assegno per il nucleo familiare e dell’indennità giornaliera di malattia e di degenza ospedaliera. Il contributo in questione sarà soggetto a variazioni nel caso in cui il gettito relativo segnali scostamenti negativi rispetto alle prestazioni.
3. L’aliquota contributiva dovuta dai committenti in favore dei collaboratori coordinati e continuativi  che siano titolari contestualmente anche di altra posizione assicurativa o pensionati e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono così stabilite:
- dal 1° gennaio 2009: 12,75%
- dal 1° gennaio 2010: 15,30%
- dal 1° gennaio 2011: 17%
4. L’onere di cui ai commi 1, 2 e 3  è ripartito per due terzi a carico del committente e per un terzo a carico del giornalista Co.Co.Co..
5. I contributi sono dovuti fino al massimale annuo di cui al precedente art.3, comma 2.
Art. 13
Contributi figurativi
1. Per i periodi di astensione dal lavoro da parte dei giornalisti che svolgono attività giornalistica sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa per i quali è corrisposta dall’Inpgi l’indennità di maternità, di paternità o per congedo parentale sono accreditati i contributi assicurativi ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione.
Art. 14
Sanzioni civili
1. In caso di evasione o di omissione dei contributi dovuti alla Gestione Separata INPGI dai committenti, trova applicazione nei loro confronti il medesimo regime sanzionatorio in vigore presso la gestione previdenziale sostitutiva dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.
CAPO QUARTO
DEL RISCATTO E DELLA TOTALIZZAZIONE
Art. 15
Riscatto dei corsi universitari di studio e dei rapporti di collaborazione coordinati e continuativi di epoca precedente all’entrata in vigore della legge n. 335/95
1. La facoltà di riscatto prevista dall’art. 2 novies del decreto legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, come modificato dall’art. 2, comma 3, del decreto legge 1 ottobre 1982, n.694, convertito nella legge 29 novembre 1982, n.881, è riconosciuta a tutti gli scritti alla Gestione Separata, con le modalità previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n.°184.
2. Sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell’assicurato e quando non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi previdenziali obbligatori, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studi universitari a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall’art. 1 della L 19.11.1990, n. 341.
3. L’onere di riscatto è determinato con le  norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema contributivo. Per il calcolo dell’onere dei periodi di riscatto si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti alla data di presentazione della domanda.
4. I redditi di riferimento sono quelli assoggettati a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda e sono rapportati al periodo oggetto di riscatto. Detti redditi sono attribuiti temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati.
5. Gli oneri da riscatto possono essere versati in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza applicazione di interessi per la rateizzazione.
6. Il lavoro prestato attraverso rapporti di collaborazione coordinati e continuativi, risultanti da documenti di data certa, svolti in epoca precedente l’entrata in vigore della legge 8 agosto 1995 n. 335 è riscattabile dall’iscritto per un massimo di cinque anni.
7. Il riscatto può essere esercitato limitatamente a periodi privi di qualsiasi copertura contributiva a domanda dell’iscritto o dei suoi superstiti. Qualora dalla documentazione prodotta risulti lo svolgimento dell’attività, ma non la sua durata, la copertura assicurativa è convenzionalmente attribuita per l’intero anno se i compensi percepiti sono pari o superiori al reddito minimo stabilito per gli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciale, nell’anno considerato, rivalutato in base agli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rispetto all’anno precedente. In presenza di redditi inferiori al predetto reddito minimo, la copertura assicurativa è proporzionalmente ridotta in rapporto al reddito conseguito.
8. L’onere del riscatto, a carico dell’assicurato, è determinato applicando l’aliquota contributiva di finanziamento vigente, presso la Gestione Separata, alla data di presentazione della domanda. Ai fini della determinazione dell’aliquota si terrà conto della posizione previdenziale dell’iscritto, applicando la corrispondente aliquota contributiva prevista nel caso in cui l’iscritto sia assicurato o meno presso altre forme di previdenza obbligatoria.
Art. 16
Totalizzazione
1. Agli iscritti alla Gestione Separata è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, al fine del conseguimento di un’unica pensione, secondo condizioni, termini e modalità previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni.
CAPO QUINTO
DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA
E DELL’ESTRATTO CONTO
Art. 17
Contribuzione volontaria dei giornalisti che svolgono attività libero professionale, o sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa
1. L'iscritto alla gestione separata di cui all'art. 1 che svolga attività libero-professionale qualora cessi l'attività lavorativa autonoma che ha dato luogo all'obbligo dell'iscrizione alla gestione, può conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione mediante il versamento di contributi volontari alla gestione medesima.
2. A tal fine l'iscritto deve presentare domanda di autorizzazione all'Istituto, il cui accoglimento è subordinato alla conservazione dell'iscrizione all'Albo dei giornalisti, elenco dei professionisti od elenco dei pubblicisti, o al Registro dei Praticanti.
3. Tale facoltà è concessa purché l'iscritto possa far valere almeno un contributo annuale obbligatorio nel quinquennio precedente la data della domanda, ovvero almeno tre contributi annuali obbligatori qualunque sia l'epoca del versamento.
4. L'iscritto che si avvale di tale facoltà deve corrispondere entro il 31 dicembre di ciascun anno, il contributo soggettivo obbligatorio di cui all'art. 3 del presente Regolamento, maggiorato del contributo integrativo di cui all’art. 4, nell'importo pari all'ultima contribuzione obbligatoria versata alla gestione separata.
5. Il contributo soggettivo di cui al precedente comma è annualmente rivalutato in base alla variazione annua corrispondente all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'Istat.
6. L'iscritto ammesso alla prosecuzione volontaria, ove interrompa il versamento dei contributi, può riprenderlo entro il termine perentorio di sei mesi dalla scadenza prevista per il versamento dell'ultimo contributo dovuto, maggiorandolo degli interessi di mora al tasso legale.
7. I Co.Co.Co. iscritti alla Gestione Separata, ferme restando le condizioni contenute nei precedenti commi in quanto applicabili, possono chiedere di essere ammessi alla contribuzione volontaria.
8. L’importo del contributo volontario è determinato in base alle disposizioni contenute nell’art. 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, applicando all’importo medio dei compensi percepiti nell’anno di contribuzione precedente la data della domanda, l’aliquota IVS di finanziamento vigente per i soggetti privi di tutela previdenziale.
9. Il Co.Co.Co. acquisisce la copertura assicurativa per un intero anno in presenza di versamenti complessivamente non inferiori al valore ottenuto applicando l’aliquota IVS al minimale di reddito pari ad euro 14.000 annui. Tale minimale è annualmente ed automaticamente rivalutato in base alla variazione annua corrispondente all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, così come calcolato dall’Istat.
10. La contribuzione volontaria può essere versata anche per i sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda.
11. La contribuzione volontaria non è ammessa per contestuali periodi di assicurazione ad una delle forme di previdenza obbligatoria per lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti, nonché per i periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta liquidata a carico delle predette forme di previdenza.
 
 
Art. 18

Invio estratto conto annuale
1. Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa.
TITOLO II
DELLE PRESTAZIONI


CAPO PRIMO
DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

Art.  19
Prestazioni previdenziali ed assistenziali
1. La Gestione Separata dell’INPGI provvede ad erogare in favore dei giornalisti professionisti, dei pubblicisti e dei praticanti ad essa iscritti le seguenti prestazioni:
a)            la pensione di vecchiaia e di anzianità;
b)            la pensione di invalidità;
c)            la pensione ai superstiti, di reversibilità o indiretta;
d)            l’indennità di maternità;
2. Per i Co.Co.Co., inoltre, la Gestione Separata eroga:
e)            l’indennità per congedo parentale;
f)             l’assegno per il nucleo familiare
g)            l’indennità di malattia e di degenza ospedaliera
CAPO SECONDO
DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA  E DI ANZIANITA’
Art. 20

Pensione di vecchiaia e di anzianità
1. Il diritto alla pensione di vecchiaia, per i giornalisti non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, si consegue al compimento del sessantesimo anno di età per le donne e del sessantacinquesimo anno di età per gli uomini in presenza di almeno cinque anni di contribuzione.
2. L’assicurato può accedere alla pensione:
a)            a prescindere dal requisito anagrafico, in presenza di una anzianità contributiva pari ad almeno quaranta anni;
b)            con una anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata al presente Regolamento e, per il periodo successivo, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B allegata al presente Regolamento.
3. L’accesso alla pensione di cui al comma 2 si consegue nei tempi previsti per gli assicurati alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
4. Il diritto alla pensione di vecchiaia per i giornalisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria si consegue al compimento del cinquantasettesimo anno di età, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell’iscritto almeno cinque anni di contribuzione effettiva e che l’importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all’art. 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995 n. 335.
5. Si prescinde dal predetto requisito anagrafico al raggiungimento dell’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, determinata con l’esclusione delle anzianità derivanti dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi.
6. Si prescinde dall’importo minimo di cui al comma 4 al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.
 
Art. 21
Determinazione della pensione annua di vecchiaia e di anzianità
1. L'importo della pensione annua è determinato secondo il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella C) relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento.
A decorrere dal 1° gennaio 2010 la tabella C) di cui al periodo precedente è sostituita dalla allegata tabella D)
2. Per tenere conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'assicurato e il numero dei mesi.
3. Nei casi di maturazione di anzianità contributive pari o superiori a 40 anni si applica il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni in presenza di età anagrafica inferiore. Ai fini del computo delle anzianità contributive che danno titolo alla pensione di anzianità, non si tiene conto di quelle derivanti dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi.
4. Ai fini della determinazione della pensione si applica l’art. 1, commi 8 e 9, della legge 8 agosto 1995, n.335.
Art. 22
Aliquota di computo della pensione
L'aliquota per il computo della pensione è fissata al 10 per cento per i giornalisti che hanno svolto attività libero-professionale. Per i Co.Co.Co. l’aliquota di computo è quella di cui al precedente art. 12.
Art. 23

Decorrenza della pensione di vecchiaia
1. La pensione di vecchiaia è liquidata, su domanda dell'assicurato avente diritto, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ovvero dal momento della maturazione del diritto.
2. I ratei di pensione liquidati e non riscossi, soggiacciono alla prescrizione quinquennale.
CAPO TERZO
DELLA PENSIONE DI INVALIDITA'
Art. 24

Pensione di invalidità
1. L'assicurato ha diritto alla pensione di invalidità a qualsiasi età, quando:
a)            sia riconosciuto totalmente e permanentemente inabile ad esercitare l'attività professionale giornalistica;
b)            risultino versate in suo favore almeno 5 annualità di contribuzione, delle quali almeno tre nel quinquennio precedente la domanda di pensione;
c)            sia intervenuta la cessazione effettiva dell'attività lavorativa giornalistica.
2. La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'iscritto, avendone conseguito il diritto, ne fa domanda.
3. La pensione di invalidità è revocata quando cessi una delle condizioni indicate alle lettere a) e c) del presente articolo.

4. Il pensionato di invalidità deve sottoporsi, pena la sospensione della pensione, alle visite mediche predisposte dall'Istituto allo scopo di accertare la permanenza della condizione di invalidità. L'onere di tale accertamento è a carico dell'Istituto.
Art. 25
Calcolo della pensione di invalidità
1. L'importo della pensione di invalidità è determinato secondo il sistema delineato negli artt. 21 e 22, assumendo il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni nel caso in cui l'età dell'assicurato all'atto dell'attribuzione della pensione sia ad essa inferiore.
2. Qualora l'assicurato non risulti già titolare di altro trattamento pensionistico, ovvero non abbia ancora conseguito diritto a pensione presso altri enti previdenziali, la misura di tale pensione non può essere inferiore a quella derivante da 20 anni di contribuzione, con integrazione a carico dell'Istituto della differenza contributiva tra 20 anni e gli anni di contribuzione che risultano accreditati in favore dell'assicurato al momento della domanda di pensione.
3. La predetta integrazione contributiva è rapportata alla media delle contribuzioni annuali, accreditate in favore dell'assicurato.
4. L'assicurato che abbia conseguito la pensione di invalidità con il beneficio dell'integrazione contributiva di cui al comma 2 e che successivamente diventi titolare di altro trattamento previdenziale obbligatorio, perde il diritto all'integrazione, con conseguente riliquidazione della pensione sulla base dei soli contributi effettivamente versati. La pensione così rideterminata, sommata all'altra, non potrà essere comunque inferiore a quella goduta in precedenza.
 
CAPO QUARTO
DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI

Art. 26

Pensione ai superstiti
1. Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, per il quale sussistano al momento della morte le condizioni di contribuzione e di assicurazione di cui alla lettera b) del precedente art. 24, spetta una pensione al coniuge superstite e ai figli minorenni o totalmente inabili al lavoro o, in mancanza di essi, ai genitori in età superiore ai sessantacinque anni o inabili al lavoro, che alla morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico.
2. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti, sempre che al momento della morte del pensionato o dell'assicurato risultino permanentemente inabili al lavoro ed a suo carico.
3. Il carico è determinato ai sensi delle disposizioni in vigore in materia di assegno per il nucleo familiare.
4. Nel caso in cui i figli seguano corsi di studi universitari, la pensione spetta loro anche dopo il superamento della maggiore età, limitatamente alla durata del corso seguito, e comunque non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età.
Art. 27
Liquidazione della pensione ai superstiti
1. La pensione in favore dei superstiti di cui ai commi 1 e 2 del precedente articolo 26 è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione annua già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato in base agli artt. 21 e 22.
a)            60% al coniuge;
b)            70% al figlio unico se manca il coniuge;
c)            20% a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge;
d)            40% a ciascuno dei figli se manca il coniuge;
e)            15% a ciascun genitore;
f)             15% a ciascuno dei fratelli o sorelle.
La somma delle quote non può comunque superare il 100% della pensione che sarebbe spettata all'assicurato.
2. Per il calcolo della pensione ai superstiti dell'assicurato, nel caso di decesso ad un'età inferiore ai 57 anni, si assume il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni.
3. Nel caso di variazione nella composizione del nucleo dei superstiti aventi diritto a pensione, la misura della stessa è corrispondentemente ricalcolata.
4. I trattamenti ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
 
Art. 28

Cessazione del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità
1. Il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità cessa:
a)            per il coniuge, qualora passi a nuove nozze;
b)            per i figli, al compimento del 18° anno di età o quando cessi lo stato di inabilità al lavoro;
c)            per il genitore inabile al lavoro, quando cessi lo stato di inabilità o quando consegua altra pensione;
d)            per la sorella o il fratello inabile al lavoro, quando cessi lo stato di inabilità o contraggano matrimonio, ovvero conseguano altra pensione.
2. Conserva il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità dopo il compimento del 18° anno di età, il figlio riconosciuto inabile al lavoro nel periodo compreso tra la data della morte dell'iscritto ed il compimento della predetta età.
3. Il limite di 18 anni di età è elevato a 21 qualora i figli frequentino una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'Università purché i figli stessi risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito.
Art. 29
Indennità "una tantum" in favore dei superstiti
1. Qualora non esistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai medesimi superstiti che si trovino nelle condizioni reddituali di cui all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, compete una indennità "una tantum", pari all'ammontare dell'assegno di cui al citato articolo 3, comma 6, moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione accreditata a favore dell'assicurato, da ripartire fra gli stessi in base ai criteri operanti per la pensione ai superstiti.
2. Per periodi inferiori all'anno, la predetta indennità è calcolata in proporzione alle settimane coperte da contribuzione.
3. Nel caso in cui il montante contributivo annuo sia inferiore all'assegno di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'indennità liquidabile in favore dei predetti superstiti non può essere superiore al montante contributivo complessivo riferito all'assicurato deceduto.
CAPO QUINTO
DEL SUPPLEMENTO DI PENSIONE, DELLA PEREQUAZIONE AUTOMATICA  E DEL CUMULO
Art. 30

Supplemento di pensione
1. I contributi versati alla gestione separata per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione a carico della gestione stessa danno titolo ad un supplemento di pensione. La liquidazione del supplemento può essere richiesta quando siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione, ovvero dall'ultima liquidazione del supplemento.
Art. 31
Perequazione automatica delle pensioni
Le pensioni erogate in forza del presente regolamento sono annualmente rivalutate in base alla variazione annua corrispondente all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT.
Art.32
Cumulo
1. Alle pensioni corrisposte dalla Gestione Separata dell’Inpgi trovano applicazione le disposizioni di legge che disciplinano il cumulo nella corrispondente Gestione Separata dell’Inps.
CAPO SESTO
DEL TRATTAMENTO DI MATERNITA' E DELLA COPERTURA
DEGLI ONERI PER I GIORNALISTI LIBERO PROFESSIONISTI

Art. 33
Indennità di maternità
1. A ogni iscritta all'Istituto  che svolga attività giornalistica libero professionale è corrisposta una indennità di maternità per i periodi di gravidanza e puerperio comprendenti i due mesi antecedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi la data effettiva del parto.
2. L'indennità di cui al comma 1 viene corrisposta in misura pari all'80 per cento di cinque dodicesimi del reddito percepito e denunciato ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento nel secondo anno precedente a quello della domanda.
3. In presenza di redditi derivanti sia da attività libero professionale che da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, l’indennità di maternità è calcolata sulla base del reddito complessivo, risultante dalle due prestazioni lavorative.
 
Art. 34

Termini e modalità della domanda
1. L'indennità di cui all'art. 33 è corrisposta dall'Istituto a seguito di apposita domanda presentata dall'interessata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di 180 giorni dal parto.
2. La domanda, in carta libera, deve essere corredata da certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, nonché dalla dichiarazione redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestante l'inesistenza del diritto a indennità di maternità per qualsiasi altro titolo.
3. L'Istituto provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.
Art. 35

Indennità in caso di adozione o di affidamento preadottivo
1. L'indennità di cui all’art. 33 spetta altresì per l'ingresso in famiglia del bambino adottato o affidato in preadozione, alternativamente alla madre o al padre adottivi o affidatari durante i primi tre mesi successivi all'ingresso del minore nella famiglia, a condizione che non abbia superato i sei anni di età.
2. In caso di adozione internazionale, o affidamento in preadozione, l'indennità di cui al comma 1 spetta sino al compimento della maggiore età dell'adottato o dell'affidato.
3. La domanda, in carta libera, deve essere presentata dalla madre o dal padre adottivo o affidatario all'Istituto entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'ingresso del bambino e deve essere corredata da idonee dichiarazioni, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestanti l'inesistenza del diritto a indennità di maternità per qualsiasi altro titolo e la data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.
4. Alla domanda di cui al comma 3 va allegata copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo.
Art. 36

Indennità in caso di aborto
1. L'indennità di maternità spetta in misura intera anche nel caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, questa sia interrotta per motivi spontanei o terapeutici.
2. La domanda deve essere corredata da certificato medico, rilasciato dalla ASL che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante il giorno dell'avvenuto aborto spontaneo o terapeutico, e deve essere presentata all'Istituto entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data dell'aborto.
 
Art. 37
Copertura degli oneri
1. Alla copertura degli oneri riguardanti il trattamento di maternità per le iscritte che svolgono attività giornalistica libero professionale, si provvede con un contributo annuo di 25,82 euro= a carico di ogni iscritto all'Istituto, da versare secondo i tempi e le modalità previste dall'art. 6, comma 1. Il contributo è annualmente rivalutato con lo stesso indice di aumento dei contributi dovuti in misura fissa di cui all'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160 e successive modificazioni.
2. Al fine di assicurare l'equilibrio della gestione, alla variazione del contributo di cui al precedente comma si provvede con la procedura di cui all'art. 5, commi 1 e 2 della Legge 11 dicembre 1990, n. 379. La delibera viene assunta dal  Comitato amministratore.
CAPO SETTIMO
DELLA TUTELA DELLA MATERNITA’ E DELLA PATERNITA’ PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA CHE SVOLGONO ATTIVITA’ LAVORATIVA SOTTO FORMA DI COLLABORAZIONE
COORDINATA E CONTINUATIVA
 
Art. 38
Indennità di maternità
1. Alle madri giornaliste iscritte alla Gestione Separata per le quali viene versata la contribuzione di cui all’art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, maggiorata dell’aliquota aggiuntiva dello 0,22 per cento di cui al decreto interministeriale 12 luglio 2007, è corrisposta un’indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto  e per i tre mesi successivi alla data stessa. L’indennità è corrisposta anche per i periodi di interdizione anticipata dal lavoro.
Art. 39
Requisiti contributivi e d’iscrizione
1. L’indennità di cui all’art. 38 spetta alle lavoratrici giornaliste in favore delle quali, nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile, risultino versate almeno tre mensilità della contribuzione prevista  dall’art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, maggiorata dell’aliquota aggiuntiva dello 0,22 per cento.
Art. 40
Indennità di paternità
1. In caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono del figlio, nonché  in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, il giornalista iscritto alla Gestione Separata ha diritto alla corresponsione di una indennità per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla madre lavoratrice, a condizione che sussista, in capo allo stesso il requisito dei tre mesi di contribuzione di cui all’articolo precedente nei dodici mesi immediatamente precedenti l’insorgenza del diritto.
Art. 41
Indennità in caso di adozione o di affidamento preadottivo
1. L’indennità di maternità o di paternità spetta anche per l’ingresso in famiglia del bambino adottato o affidato in preadozione, alternativamente alla madre o al padre adottivi, o affidatari durante i primi tre mesi successivi all’ingresso del minore nella famiglia, a condizione che non abbia superato i sei anni di età.
2. In caso di adozione internazionale o affidamento in preadozione, l’indennità spetta fino al compimento della maggiore età dell’adottato o dell’affidato.
3. Costituisce condizione per l’accesso all’indennità l’accredito di almeno tre mensilità della contribuzione prevista dall’art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, maggiorata dell’aliquota aggiuntiva dello 0,22%.
Art. 42
Misura e calcolo dell’indennità. Reddito di riferimento
1. L’indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, comprese le festività, in misura pari all’80% di 1/365 del reddito, derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa, utile ai fini contributivi. Il reddito in questione è quello afferente i dodici mesi immediatamente precedenti l’insorgenza del diritto all’indennità, risultante dai versamenti contributivi riferiti al lavoratore interessato, sulla base della denuncia mensile del committente.
2. Nel caso in cui l’iscritto abbia un’anzianità assicurativa inferiore a dodici mesi, l’indennità di maternità e di paternità sono determinate proporzionalmente in relazione all’attività lavorativa che ha prodotto reddito utile ai fini contributivi e alla anzianità stessa. Ai fini dell’erogazione dell’indennità, il periodo di riferimento va ridotto in proporzione.
Art. 43
Congedo Parentale
1. Ai Co.Co.Co., che abbiano titolo all’indennità di maternità è corrisposto per gli eventi di parto un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente a un periodo di 3 mesi, entro il 1° anno di età del bambino  la cui misura è pari al 30% del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell’indennità di maternità.
2. Le disposizioni di  cui al precedente comma si applicano anche nei casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia.
Art. 44
Prescrizione
1. Il diritto alle indennità previste nel presente capo si prescrive qualora l’interessato non presenti apposita domanda all’INPGI entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile.
 
CAPO OTTAVO

DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
DEI COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI
Art. 45
Requisiti
1. Il Co.Co.Co. ha diritto all’assegno per il nucleo familiare nei casi in cui almeno il 70 per cento del reddito complessivo familiare, percepito nell’anno solare precedente il 1° luglio, sia costituito da redditi derivanti da attività di collaborazione coordinata e continuativa.
2. L’assegno in questione spetta anche al nucleo a composizione reddituale mista che raggiunga il requisito del 70 per cento del reddito complessivo sommando i redditi derivanti da lavoro dipendente con i redditi derivanti da lavoro svolto nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.
3. L’assegno è pagato nella misura prevista per i Co.Co.Co. nella Gestione Separata Inps e viene corrisposto solo per i mesi coperti da contribuzione effettivamente versata.
 
Art. 46
Domanda – Requisiti – Aventi diritto – Prescrizione
1. La domanda per ottenere il pagamento dell’assegno per il nucleo familiare deve essere presentata all’INPGI, che provvede al pagamento diretto al giornalista.
Il diritto si prescrive entro cinque anni dalla sua maturazione.
2. Per i requisiti di accesso all’assegno, per gli aventi diritto, e per  quanto altro non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nel decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 153.
CAPO NONO
DELLA INDENNITA’ DI MALATTIA
E DI DEGENZA OSPEDALIERA
Art. 47
Indennità di malattia
1. Ai Co.Co.Co, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, è corrisposta dall’Inpgi un’indennità giornaliera di malattia entro il limite massimo di  giorni pari ad 1/6 della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 20 gg. nell’arco dell’anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a 4 giorni.
2. La misura della predetta indennità è pari al 50 per cento dell’importo previsto a titolo di indennità di degenza ospedaliera.
 
Art. 48
Indennità di degenza ospedaliera
1. In caso di ricovero ospedaliero, ai Co.Co.Co non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, spetta un’indennità per un massimo di 180 giorni nell’anno solare. L’indennità in questione è pari ad una frazione del massimale contributivo previsto dall’art. 2 comma 18 della legge 8 agosto 1995 n. 335, valido nell’anno in cui ha avuto inizio il ricovero, diviso per trecentosessantacinque giorni, secondo le seguenti percentuali:
- 8% del massimale contributivo se risultano accreditate fino a quattro mensilità di contributi, anche non continuative, nei dodici mesi precedenti la data del ricovero;
- 12% del predetto massimale se risultano accreditate da cinque a otto mensilità di contributi, anche non continuative, nei dodici mesi precedenti la data del ricovero;
- 16% del predetto massimale se risultano accreditate da nove a dodici mensilità di contributi, anche non continuative, nei dodici mesi precedenti la data del ricovero.
2. Le predette percentuali possono essere variate, con periodicità biennale, in relazione all’andamento finanziario della Gestione Separata. 
Art. 49
Requisiti per accedere all’indennità di malattia o di degenza ospedaliera
1. Per essere ammesso a fruire dell’indennità di malattia o di degenza ospedaliera, il Co.Co.Co deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- risultare titolare di tre mensilità di contribuzione versata alla Gestione Separata, nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell’evento.
- non  godere di un reddito individuale superiore nell’anno solare precedente l’evento, al massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, diminuito del trenta per cento.
 
Art. 50
Termine per la presentazione della domanda
per l’indennità di malattia e di degenza
1. Ai fini della fruizione dell’indennità di malattia il Co.Co.Co è tenuto a farsi rilasciare dal medico curante apposita certificazione in duplice copia.
2. Entro due giorni dalla compilazione da parte del medico, l’assicurato è tenuto ad inviare la prima copia del certificato all’INPGI  e la seconda al proprio committente.
3. Per fruire dell’indennità di degenza ospedaliera, il Co.Co.Co. è tenuto a presentare all’INPGI apposita domanda entro il termine di decadenza di 180 giorni dalla data di dimissione ospedaliera, corredata da autocertificazione riguardante il reddito individuale prodotto nell’anno solare precedente l’evento.
CAPO DECIMO
DELLE PRESTAZIONI FACOLTATIVE

Art. 51

Prestiti
1. Possono essere concessi prestiti agli assicurati alla Gestione separata che abbiano almeno due anni di iscrizione e siano in regola con i versamenti contributivi. Il prestito deve essere garantito da apposita polizza assicurativa fidejussoria.
2. Le condizioni, le modalità ed i criteri per le relative concessioni sono disciplinate da apposito Regolamento.
 
TITOLO III
DELLA DISCIPLINA DEL BILANCIO E DEL FONDO DI RISERVA
Art. 52
Bilancio
1. I bilancio è redatto rilevando tra le componenti positive i proventi della gestione Previdenziale e Patrimoniale e tra le componenti negative le spese riguardanti le prestazioni erogate, i costi di struttura, gli oneri straordinari e le svalutazioni.
Art. 53
Fondo di Riserva
1. L’avanzo di Gestione confluisce nel Fondo di Riserva previsto dall’art. 23 dello Statuto.
2. L’accantonamento alla riserva tecnica viene annualmente deliberato dal Consiglio di Amministrazione in conformità al disposto del 4° comma lett.c dell’art. 1 del Decreto Legislativo 509/94.
 
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 54
Rinvio
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento in favore dei Co.Co.Co, si fa rinvio alle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la previdenza e l’assistenza in favore dei lavoratori parasubordinati, iscritti alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

TABELLA A
Anno
Età anagrafica
2008
59
2009
dal 01/01/2009 al 30/06/2009
59
 
 
TABELLA B
 
Colonna 1
Colonna 2
 
Somma di età anagrafica e anzianità contributiva
Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1
2009-
Dal 1/07/2009 al 31/12/2009
96
60
2010
96
60
2011
97
61
2012
97
61
dal 2013
98
62

TABELLA C
COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE IN VIGORE FINO AL 31 dicembre 2009
Divisori
Età
Valori
21,1869
57
4,720%
20,5769
58
4,860%
19,9769
59
5,006%
19,3669
60
5,163%
18,7469
61
5,334%
18,1369
62
5,514%
17,5269
63
5,706%
16,9169
64
5,911%
16,2969
65
6,136%
 
TABELLA D
COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE IN VIGORE DAL 1° gennaio 2010
Divisori
Età
Valori
22,627
57
4,419%
22,035
58
4,538%
21,441
59
4,664%
20,843
60
4,798%
20,241
61
4,940%
19,635
62
5,093%
19,024
63
5,257%
18,409
64
5,432%
17,792
65
5,620%
Tasso di sconto = 1,5%
 
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