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ESAME AVVOCATO 2024: IL DECRETO MILLEPROROGHE CONFERMA IL REGIME SPECIALE

Esame avvocato 2024: il decreto Milleproroghe conferma il regime speciale

Il decreto Milleproroghe convertito in legge rinvia al 2025 la riforma forense. Esami di abilitazione con due prove e proroga regime transitorio per patrocinare in Cassazione

E' stato approvato  definitivamente il testo della legge di conversione del decreto legge Milleproroghe 215 2023, ora in attesa di pubblicazione in GU .

 Un emendamento  prevede  il nuovo differimento di un anno  dell'entrata in vigore della nuova  dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della  professione di avvocato prevista dalla riforma forense (legge 247 /2012). 

Inoltre viene prorogata  di un ulteriore anno la disciplina transitoria che consente l’iscrizione all’albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni  superiori a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti prima dell’entrata in vigore della riforma del 2012.

Le nuove modalità di svolgimento dell'esame di stato  previste   dalla legge 247 2012 dovrebbero entrare  quindi in vigore a partire dalla sessione d'esame 2025 anziché dalla sessione 2024.

Si tratta di un ulteriore differimento in quanto il termine per  l’acquisizione di efficacia della riforma  era originariamente fissato a  due anni dall’entrata in vigore della legge, ed è stato  differito ormai 5 volte.  

 Si ricorda che con l’articolo 4-quater del D.L. n. 51 del 2023, è  stata prevista per la  sessione 2023  una disciplina speciale, che ora viene prorogata ,  modificando in parte la  disciplina ugualmente derogatoria del c.d. “orale rafforzato”, introdotta per le sessioni 2020, 2021 e  2022 per l'emergenza epidemiologica derivante dal COVID-  19.

 Si confermano dunque, a meno di nuovi interventi normativi,  anche per il 2024 le due prove:   una prova scritta e una prova orale,  e l'obbligo di certificazione finale di compiuto tirocinio.

1) Esame avvocato 2024: le prove previste

PROVA SCRITTA 

Come nella sessione 2023 la prova scritta verrà svolta sui temi formulati dal Ministero della giustizia e ha ad oggetto  

 la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale. Il candidato potrà scegliere un quesito proposto in una materia tra: diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo.

Sarà valutata da una sottocommissione composta  da tre membri, ciascuno dei quali dispone di dieci punti di merito. 

La prova si supera con un punteggio di almeno 18 punti 

PROVA ORALE 

Si articola in 3 fasi:

  •  l’esame e la discussione di una questione pratico-applicativa, relativa alla soluzione di un caso pratico, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia a scelta dal candidato tra: diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo (lettera a);
  •  la discussione di brevi questioni che dimostrino le capacità argomentative e di analisi giuridica del candidato relative a tre materie, di cui una di diritto processuale, scelte dal candidato tra cinque materie. tre di diritto sostanziale (diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo) e due di diritto processuale (diritto processuale civile e diritto processuale penale) 
  •  dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei  diritti e doveri dell'avvocato (lettera c)
  • La seconda prova è superata ottenendo un punteggio complessivo di 105 punti, riportando nella discussione della questione pratico-applicativa e in ciascuna delle altre materie un punteggio, dato dalla somma dei voti dei singoli commissari, non inferiore a 18 punti 

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Leggi in merito Equo compenso professionisti in vigore 

Per approfondire scarica la circolare  Da maggio in  vigore l'equo compenso (PDF)

2) Esame avvocato 2024: certificazione di compiuto tirocinio


Si conferma anche per il 2024  in deroga a quanto attualmente previsto dall’articolo 8 del D.M. 9 febbraio 2018, n. 17 e sino all’istituzione  della Commissione nazionale prevista dall’articolo 9 del D.M., il certificato di compiuto tirocinio,  all’accesso  all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense,

rilasciato a seguito di una verifica finale. Pertanto,  sono abolite  le verifiche semestrali intermedie e l'accesso alla verifica finale è consentito a coloro che hanno frequentato almeno l’80% delle lezioni di ogni  semestre 

La verifica finale consiste in una prova scritta relativa alla redazione di  un parere o di un atto sugli argomenti trattati dagli insegnamenti svolti ed è predisposta da una commissione interna di valutazione predisposta dai  soggetti organizzatori dei corsi (lettera b)

3) Avvocati: proroga criteri di patrocinio in Cassazione

Come anticipato sopra, il comma 6-sexies dell'articolo 11 della legge di conversione del Milleproroghe introdotto nel corso dell'esame in  sede referente, proroga di un ulteriore anno la disciplina transitoria che consente l’iscrizione all’albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti prima dell’entrata in vigore della riforma forense del 2012.

Si ricorda che le novità sono ancora ufficiose perche manca la definitiva approvazione del Parlamento.

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