HOME

/

LAVORO

/

LA RUBRICA DEL LAVORO

/

INFLUENCER INQUADRABILE COME AGENTE DI COMMERCIO

Influencer inquadrabile come agente di commercio

Importante sentenza del Tribunale di Roma: chiamata a versare i contributi Enasarco l'azienda che incarica un influencer di promuovere i prodotti in rete. Vediamo i dettagli


Per la  promozione continuativa dei prodotti di una azienda sulle proprie pagine social   l'attività dell'influencer è  inquadrabile come rapporto di agenzia per cui l'azienda è tenuta a versare i contributi previdenziali ad Enasarco. 

E' quanto prevede la sentenza del Tribunale di Roma  2615/24 del 4 marzo, confermando le considerazioni in corso già da tempo  sulla natura dei rapporti tra aziende e le nuove  figure di intermediari che utilizzano gli strumenti digitali per la promozione commerciale. 

 Vediamo di seguito  piu specificamente  dettagli del caso.

L'articolo continua dopo la pubblicità

Leggi anche  Enasarco anche per intermediari come influencer e call center?

ti potrebbe interessare l'eBook  Aspetti civilistici e fiscali degli Influencer (eBook)

1) Influencer e testimonial per le vendite online

 Il giudice ha deciso sul ricorso di una società commerciale che   svolge l'attività di vendita online di integratori alimentari prodotti con marchio proprio, pubblicizzati attraverso l'attività di propaganda e informazione svolta da sportivi e da consulenti. 

A seguito di una ispezione è stata  considerata dimostrata l'esistenza di rapporti contrattuali riconducibili all'art. 1742   con la richiesta di  pagamento dell'importo complessivo di € 70.264,95  per contributi Fondo Previdenza , al Fondo Indennità Risoluzione Rapporto, e per sanzioni a ENASARCO. Il ricorso all'ispettorato interregionale ha confermato quanto accertato in sede ispettiva;

 Nel ricorso la società affermava che i testimonial e gli influencer utilizzati (campioni di body building, allenatori ecc)  non possono essere considerati agenti in in quanto  mancano i presupposti giuridici per inquadrare gli influencer quali agenti di commercio; infatti il termine  influencer ha cominciato a essere usato per indicare colui che, avendo un ampio seguito di pubblico, con  un grado di conoscenza elevato relativamente ad alcuni prodotti o che comunque li utilizzano abitualmente, tanto che le loro opinioni arrivano ad influenzare quelle degli altri consumatori.

La società  affermava  nel ricorso che  secondo l'articolo 1742 Cod civ.: "Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.";  cio significa che affinché esista un rapporto di agenzia occorre che l'agente assuma l'obbligazione di attivarsi in modo stabile per promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente e che ciò avvenga con riferimento ad definita area geografica .

Ti puo interessare il nuovo tool di calcolo ISCRO 2024 per la verifica dei requisiti di accesso all'indennità di sostegno al reddito per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata 

Su altri  temi specifici visita  la sezione  in continuo aggiornamento dedicata al Lavoro

In tema fiscale ti consigliamo:

e per il calcolo fatture e calcolo della convenienza ti potrebbero interessare i seguenti tool in excel:


2) Vendita tramite influencer e rapporto di agenzia

Nella decisione del giudice viene invece confermato  che l'attività degli influencer contrattualizzati, come  accertato dall'Ispettore, è riconducibile alla fattispecie civilistica prevista dagli artt. 1742 e seguenti del codice civile (rapporto di agenzia) in quanto  svolgevano una vera e propria attività promozionale di vendita,  con  compenso  determinato dagli ordini direttamente procurati e andati a buon fine 

Nello specifico viene osservato che :

  •  I'influencer poteva anche  concedere sconti al cliente attraverso il codice sconto   personalizzato, raggiungibile unicamente attraverso le sue pagine social cosi che  per ogni acquisto attraverso quel codice, il relativo ordine viene contrattualmente considerato come "direttamente procurato" dall'influencer; 
  •  posto che il raggio di azione della società in questione è unicamente lo spazio virtuale della rete,  il concetto di zona geografica non ha valore ma  la "zona" non deve essere necessariamente geografica, ma può essere rappresentata anche da un determinato segmento di mercato, nel caso dell'influencer la "zona" è determinata dal perimetro entro il quale è inserita la popolazione di fòllowers che acquistano i prodotti della­ mediante il suo codice sconto;
  • risulta irrilevante che l'influencer non sia destinatario di particolari direttive ed istruzioni, o che non possa/ debba instaurare specifiche trattative sui prezzi e sugli sconti, atteso che questo particolare tipo di mercato, nel mondo web, è altamente standardizzato, in quanto l'acquisto si effettua con un click e le condizioni di vendita sono fissate una volta per tutte;
  • irrilevante anche  che il contratto prevedesse  che "l 'influencer svolgerà la propria attività in piena indipendenza ed autonomia", in quanto indipendenza ed autonomia sono caratteristiche tipiche anche dell'agente;
  •  la previsione che l'influencer agirà "senza alcun obbligo di attività minima né obbligo di risultati minimi" significa solo che non è tenuto ad attività ulteriori e diverse rispetto a quella di promuovere i prodotti pubblicizzandoli sulle proprie pagine social;
  •  il vincolo di stabilità è sufficientemente provato, non solo dalla presenza di estratti conto contabili delle provvigioni ma anche dalla sistematica emissione di fatture per una serie indeterminata di affari; pertanto risultano sussistere nel caso di specie gli elementi della stabilità e della continuità, tipici dell'agenzia di cui all'art. 1742 

Quanto al termine di preavviso previsto (15 giomi) inferiore a quello previsto in materia di agenzia dall'art. 1750 cc, si osserva che la Cassazione ha chiarito che "In tema di contratto di agenzia, la mancata concessione del termine di preavviso, ovvero la concessione di un termine inferiore a quello dovuto, non travolge né rende invalido il recesso come manifestazione di volontà di porre fine al rapporto; in tale caso, infatti, la clausola nulla viene sostituita di diritto dalla norma imperativa che impone la concessione del preavviso (art. 1419, secondo comma, cod. civ.)" (Cass. sez. 2 sent. n. 4149 del 15/03/2012).



La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

ISEE 2023 INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE · 14/06/2024 Titoli di stato e buoni postali esclusi dal calcolo ISEE: facciamo il punto

In arrivo il decreto con la novità dei titoli di stato e buoni fruttiferi postali fuori dal conteggio dell'ISEE. Come funziona e quando entrera in vigore

Titoli di stato  e buoni postali esclusi dal calcolo ISEE: facciamo il punto

In arrivo il decreto con la novità dei titoli di stato e buoni fruttiferi postali fuori dal conteggio dell'ISEE. Come funziona e quando entrera in vigore

Controllo  dipendente con dati del Telepass: nullo il licenziamento

La Cassazione precisa i limiti del controllo dell'attività del dipendente con strumenti digitali come il telepass dell'auto aziendale nel rispetto dello Statuto dei lavoratori

Reddito di cittadinanza e ADI: occorre innalzare l'ISEE

La Relazione del Comitato scientifico sul reddito di cittadinanza raccomanda di innalzare la soglia Isee e migliorare le politiche attive per contrastare meglio la poverta

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.