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DIRITTO CAMERALE 2026: IMPORTI INVARIATI RISPETTO AL 2025

Diritto Camerale 2026: importi invariati rispetto al 2025

Con la Nota del 16 gennaio il MIMIT informa della conferma degli importi per il diritto camerale 2026: i dettagli

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Con la Nota n 9347 del 16 gennaio il MIMIT conferma gli importi che le imprese devono versare per il Diritto Camerale 2026 rimasti immutati rispetto a quelli dell'anno precedente.

Vediamo tutti i dettagli e il riepilogo delle regole per il pagamento da parte degli interessati.

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1) Diritto Camerale 2026: importi invariati rispetto al 2025

Il documento conferma, anche per il 2026, l’impianto normativo e gli importi già applicati nel 2025.

Ricordiamo che il diritto annuale camerale è un contributo obbligatorio previsto dall’articolo 18 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, dovuto alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) che varia al variare:

  • della natura giuridica del soggetto, 
  • della modalità di iscrizione al Registro delle imprese o al REA 
  • per alcun i contribuenti, al variare del fatturato annuo.

2) Diritto Camerale 2026: ricordiamo le regole

Gli importi del diritto annuale 2026 sono normati nell’articolo 28, comma 1, del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, recante misure urgenti per la semplificazione amministrativa.

La disposizione stabilisce che l’importo del diritto annuale, come determinato per l’anno 2014, sia ridotto:

  • del 35% per l’anno 2015;
  • del 40% per l’anno 2016;
  • del 50% a decorrere dall’anno 2017.

In attuazione di ciò è stato adottato il decreto interministeriale 8 gennaio 2015, che ha determinato le misure del diritto annuale dovuto a partire dal 2015, applicando le regole contenute negli articoli da 2 a 6 del decreto interministeriale 21 aprile 2011, opportunamente aggiornate sotto il profilo temporale e ridotte secondo le percentuali fissate dal citato articolo 28.

Il decreto dell’8 gennaio 2015 prevede che la riduzione del 50% trovi applicazione anche per gli anni successivi al 2017. 

Anche per il 2026, le misure del diritto annuale risultano già strutturalmente ridotte.

3) Tabella riepilogativa degli importi del diritto camerale dovuto per il 2026

Tabella riepilogativa degli importi del diritto camerale dovuto per il 2026

Tipologia di impresa e quindi di versamentoDiritto camerale 2026


Imprese tenute al versamento del diritto annuale in misura fissa



Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli): 

  • euro 44,00 per la sede;
  • euro 8,80 per ciascuna unità locale.

Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria: 

  • euro 100,00 per la sede;
  • euro 20,00 per ciascuna unità locale

Imprese che versano il diritto annuale in misura fissa in via transitoria

Società semplici non agricole: 

  • euro 100,00 per la sede;
  • euro 20,00 per ciascuna unità locale.

Società semplici agricole: 

  • euro 50,00 per la sede;
  • euro 10,00 per ciascuna unità locale.

Società tra avvocati, costituite ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96: 

  • euro 100,00 per la sede;
  • euro 20,00 per ciascuna unità locale.

Soggetti iscritti al Repertorio Economico Amministrativo (REA)euro 15,00, senza obbligo di versamento per unità locali.
Imprese con sede principale all’estero

Per le imprese con sede principale all’estero, il diritto annuale camerale continua a essere dovuto per ciascuna unità locale o sede secondaria iscritta nel Registro delle imprese, nella misura invariata di euro 55,00.

Il MIMIT precisa che le misure sopra indicate sono espresse nel loro importo esatto. 

Ai fini del versamento dell’importo complessivo dovuto a ciascuna Camera di Commercio, occorre applicare il criterio di arrotondamento stabilito dalla nota ministeriale n. 19230 del 30 marzo 2009.

Relativamente al diritto annuale 2026 commisurato al fatturato viene evidenziato che il calcolo avviene secondo le seguenti regole:

  • applicazione al fatturato 2025 delle aliquote definite dal decreto interministeriale 21 aprile 2011;
  • mantenimento di cinque cifre decimali nella sequenza di calcolo;
  • determinazione dell’importo complessivo; 
  • applicazione della riduzione del 50% prevista dall’articolo 28 del decreto-legge n. 90 del 2014;
  • arrotondamento dell’importo secondo il criterio indicato nella nota ministeriale n. 19230 del 30 marzo 2009, con:  arrotondamento preliminare alla seconda cifra decimale;
  • successivo arrotondamento all’unità di euro.
Fonte immagine: Foto di e-gabi da Pixabay
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