Il disegno di legge in materia di riconoscimento e tutela del caregiver familiare approvato iin questi giorni dal Governo introduce una disciplina organica volta a regolamentare una figura fino ad oggi priva di un inquadramento unitario a livello nazionale. Il provvedimento si articola in tre Titoli e sedici articoli e ha l’obiettivo di definire, in modo uniforme sul territorio nazionale:
- diritti,
- procedure e
- misure di sostegno economico
per chi presta attività di cura in ambito familiare.
Si prevede in primo luogo il riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di assistenza non professionale svolta dal caregiver, nonché la previsione di strumenti utili a prevenire situazioni di isolamento, discriminazione e marginalizzazione.
Il legislatore individua, inoltre, l’esigenza di garantire il coinvolgimento del caregiver nella programmazione dei servizi e nei percorsi di assistenza della persona non autosufficiente o con disabilità.
In presenza dei requisiti previsti sarà riconosciuto un contributo economico (fino a 400 euro mensili) per l'attività di cura.
Va ricordato che si tratta di una bozza che dove essere approvata dal Parlamento e per la cui attuazione saranno necessari decreti ministeriali e istruzioni operative INPS.
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1) Definizione di caregiver
Il caregiver familiare viene definito nella proposta di legge come il soggetto che assiste e si prende cura, in modo continuativo e gratuito, del coniuge, della parte dell’unione civile, del convivente di fatto, di un parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado nei casi previsti dalla legge n. 104/1992.
L’attività di cura sarà riconosciuta in presenza di specifiche condizioni della persona assistita, quali disabilità grave, titolarità di indennità di accompagnamento o non autosufficienza certificata secondo la normativa vigente (legge 104 1992).
La legge chiarisce che l’attività di caregiver è di natura non professionale e può riguardare l’assistenza nella vita quotidiana, nella mobilità, nella gestione dei farmaci, nelle attività domestiche e nella vita di relazione.
Tali attività devono essere considerate e coordinate all’interno dei progetti di vita, dei piani assistenziali individuali (PAI) o di altri strumenti di pianificazione previsti dalla normativa sociosanitaria.
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2) I requisiti per i caregiver
La normativa consente la coesistenza di più caregiver per la medesima persona assistita, purché conviventi, con una deroga per i genitori, per i quali non è richiesto il requisito della convivenza.
Il carico assistenziale deve essere attestato all’interno dei piani di assistenza o di certificazioni equivalenti.
Di seguito una sintesi dei profili individuati dal disegno di legge ai fini del diritto al contributo economico che verrà previsto:
| Profilo caregiver | Convivenza | Carico assistenziale settimanale | Accesso al contributo economico |
|---|---|---|---|
| Caregiver prevalente | Sì | Da 91 ore in su | Sì |
| Caregiver convivente | Sì | Da 30 a 90 ore | No |
| Caregiver non convivente | No | Da 30 ore in su | No |
| Caregiver a basso carico | Sì / No | Da 10 a 29 ore | No |
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3) Come sarà la procedura INPS per il riconoscimento del caregiver
I disegno di legge disciplina in modo puntuale la procedura di riconoscimento formale della qualifica di caregiver familiare, necessaria per l’eventuale accesso alle tutele e ai sostegni previsti dal provvedimento.
La procedura è attribuita all’INPS, che dovrà rendere disponibile una piattaforma informatica dedicata, accessibile dal sito istituzionale, a decorrere dal mese di settembre 2026.
Soggetti legittimati ad attivare la procedura
- la persona assistita;
- il tutore, il curatore o l’amministratore di sostegno, se nominati;
- ciascun genitore, nel caso di persona assistita minorenne;
- il soggetto indicato come futuro amministratore di sostegno, tutore o curatore, in pendenza del relativo procedimento (con efficacia sospesa).
Modalità di presentazione
La domanda è presentata mediante autodichiarazione, con indicazione:
- dei dati anagrafici della persona assistita e del caregiver;
- del rapporto di parentela, affinità o convivenza;
- del profilo di caregiver richiesto;
- del carico assistenziale settimanale;
- degli estremi del progetto di vita, del PAI o di altra certificazione utile;
- dell’accettazione espressa da parte del caregiver individuato.
Tempi del procedimento
il procedimento si conclude entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza;
l’INPS rilascia un certificato attestante la qualifica di caregiver familiare;
è ammessa la presentazione di più istanze successive per l’individuazione di ulteriori caregiver riferiti alla stessa persona assistita.
Le modalità operative di riconoscimento, revoca e sostituzione del caregiver saranno definite con decreto ministeriale attuativo, da adottare entro 90 giorni dall’eventuale entrata in vigore della legge.
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4) DDL Caregiver: i permessi lavorativi e il contributo economico
Il Titolo II della proposta di legge individua una serie di misure di tutela e sostegno rivolte esclusivamente ai caregiver familiari, graduandole in funzione del profilo e del carico assistenziale riconosciuto.
Le misure sono destinate a soggetti privati e non introducono obblighi diretti in capo ai datori di lavoro.
Ambiti di intervento
Le tutele previste si articolano nei seguenti ambiti:
- conciliazione tra attività lavorativa e assistenza familiare;
- riconoscimento e valorizzazione delle competenze maturate;
- tutela antidiscriminatoria;
- sostegni psicologici e di sollievo;
- contributo economico nei casi di maggiore intensità assistenziale.
Conciliazione lavoro–cura
Per i caregiver che svolgono attività di lavoro subordinato, il disegno di legge prevede:
- possibilità di rimodulazione dell’orario di lavoro;
- utilizzo di modalità flessibili di svolgimento della prestazione (lavoro agile, part-time);
- estensione della fruizione dei congedi parentali fino alla maggiore età del figlio assistito;
- possibilità di cessione solidale di ferie e riposi, secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva.
Sostegno economico
È prevista una misura di sostegno economico riservata a un solo caregiver per ciascun assistito, esclusivamente nel caso di caregiver convivente con carico assistenziale più elevato.
- è erogato dall’INPS con cadenza trimestrale;
- non concorre alla formazione del reddito;
- non rileva ai fini fiscali né ai fini ISEE;
- cessa in caso di perdita dei requisiti, revoca o sostituzione del caregiver, o decesso della persona assistita.
| Requisiti contributo economico | Valore |
|---|---|
| Profilo caregiver | Caregiver prevalente convivente |
| Carico assistenziale | Oltre 91 ore settimanali |
| Reddito da lavoro | Non superiore a 3.000 euro annui |
| ISEE | Fino a 15.000 euro |
| Importo massimo | 1.200 euro a trimestre |
Il contributo è erogato dall’INPS su base trimestrale, non concorre alla formazione del reddito e non rileva ai fini ISEE. La decorrenza è fissata dal mese successivo all’avvio della procedura di riconoscimento.